In relazione alle cooperative srl obbligate alla nomina di controllori il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), con nota del 5 luglio scorso (n. 221466), ha precisato, tra l’altro, che:
– può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico);
– nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale;
– diverse, invece, sono la peculiarità dell’organo di controllo (monocratico o collegiale) rispetto a quelle riconosciute al revisore legale (o alla società di revisione legale).
Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, si ricorda che, nella nota MIMIT 11 aprile 2023 n. 140439, destinata ai soggetti incaricati di effettuare l’attività di vigilanza sui requisiti mutualistici ex DLgs. 220/2002, si segnalava la (criticata) massima n. 124/2012 del Consiglio notarile di Milano e si affermava che il regime legale dei controlli nella srl, in mancanza di diverse previsioni statutarie, era da intendersi nel senso che sia il controllo di legalità, sia la funzione di revisione legale dei conti potevano essere attribuiti a un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Dunque, si concludeva, detto organo avrebbe dovuto assolvere entrambe le predette funzioni.
Questa posizione, peraltro, seppure ribadita dalla nota MIMIT n. 168983 dell’11 maggio scorso, era stata sostanzialmente posta in dubbio, dal momento che le associazioni di cooperative destinatarie dei chiarimenti erano state invitate a fornire le proprie osservazioni in merito.
Anche il CNDCEC, con nota dell’8 giugno scorso, ha ritenuto opportuno intervenire sulla questione chiedendo al MIMIT di rivedere la propria posizione alla luce delle opzioni effettivamente consentite e del fatto che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.
Si tratta di indicazioni che il MIMIT fa proprie nella ricordata nota del 5 luglio, con la quale, rivedendo il proprio orientamento, intende diffondere un’indicazione definitiva sulla disciplina applicabile alla materia di cui si tratta.
In particolare, dopo aver ripercorso il sistema dei controlli nelle cooperative, si afferma, in primo luogo, come alle cooperative srl sia senza dubbio consentita la nomina di un sindaco unico, nonostante l’art. 2543 comma 1 c.c. continui a riferirsi al solo organo collegiale; ciò per la necessità, del tutto oggettiva, di non creare disparità di trattamento o pregiudicare la forma della società cooperativa srl (cfr. lo Studio n. 113/2012 del Consiglio nazionale del Notariato).
D’altra parte, si tratta solo di una deroga sulla composizione dell’organo di controllo, collegiale o monocratica, non idonea a incidere sul contenuto o l’approfondimento delle relative prerogative.
A fronte di ciò si evidenzia come diverso discorso valga in relazione alle peculiarità dei controlli attribuiti all’organo di controllo (monocratico o collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore legale.
Il sindaco unico (o il collegio sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo, deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed è obbligato alla tenuta del proprio libro. Ai sensi dell’art. 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’art. 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Il revisore legale (o la società di revisione), cui è attribuita la revisione legale dei conti, invece, non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente, ed è obbligato a conservare solo le carte di lavoro. La sua relazione al bilancio d’esercizio, inoltre, riguarda esclusivamente aspetti contabili.
È evidente – osserva quindi il MIMIT – che ci si trova di fronte ad attività professionali che hanno a oggetto aspetti diversi e che al revisore legale non sono affidati i compiti di controllo spettanti al sindaco unico o al collegio sindacale.
Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che il legislatore, ai fini del rispetto dell’obbligo di nomina in questione, ha ritenuto “equiparabili” le attività dell’organo di controllo e del revisore, prevedendo la nomina dell’uno “o” dell’altro.
Ciononostante, è ritenuto “immotivatamente discriminatorio” concludere nel senso che alle società cooperative srl che abbiano optato per l’organo di controllo sia addirittura preclusa la possibilità di nominare anche il revisore legale.
Fonte: Eutekne INFO
Maurizio MEOLI