La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 132, pubblicata ieri, affronta il caso di un contribuente residente in Italia che ha ricevuto, a titolo di legato, delle azioni di una società quotata francese, assolvendo l’imposta sulle successioni in Francia, con aliquota del 60%.

La successione è soggetta a imposta anche in Italia, in forza della residenza del de cuius (art. 2 del DLgs. 346/90), per cui si pone un tema di doppia imposizione sul trasferimento mortis causa. Il conflitto è risolto, dall’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia successoria tra Italia e Francia, mediante la previsione del diritto a scomputare dall’imposta domestica l’ammontare dell’imposta sulle successioni francese (il che, nel caso specifico, comporta l’azzeramento del prelievo, perché l’imposta dovuta in Italia è inferiore a quella già pagata in Francia).

Oggetto dell’istanza è come si debba determinare il costo fiscale delle azioni ricevute ai fini di una eventuale futura cessione, in applicazione dell’art. 68 comma 6 del TUIR. A mente di questa norma, le plusvalenze che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c), c-bis) e c-ter) del TUIR sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e “il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”.

La disciplina interna, quindi, prevede in modo esplicito l’ipotesi in cui il titolare delle partecipazioni abbia scontato l’imposta di successione, senza però precisare se possa essere presa in considerazione anche un’imposta pagata in un diverso Stato. Di qui il quesito, cui l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta positiva, confermando che anche l’imposta pagata all’estero può essere portata a incremento del costo fiscale della partecipazione.

L’istanza presentata induce a una serie di riflessioni ulteriori su questioni collegate a quella oggetto dell’interpello.
Innanzitutto, si rileva che la risposta dell’Agenzia delle Entrate è certamente condivisibile, e difficilmente un esito diverso dell’interpello avrebbe potuto reggere di fronte alle osservazioni avanzate dall’istante (già solo pensando alle conseguenze in termini di libera circolazione dei capitali nell’Ue di un eventuale trattamento deteriore delle partecipazioni estere, qualora non fosse scomputabile dalla plusvalenza l’imposta assolta, rispetto a quelle italiane).

Una volta acquisto il principio, ci si può domandare se la presenza di una doppia dichiarazione del valore del bene ai fini dell’assoggettamento a imposta in due diversi Paesi possa avere delle conseguenze. In particolare, nel caso in esame, vi è un valore dichiarato in Francia, cui consegue il pagamento dell’imposta, e uno dichiarato in Italia, dove l’imposta non viene di fatto assolta per l’esercizio del diritto allo scomputo garantito dall’art. 11 della Convenzione.

Qualora essi dovessero divergere, bisogna allora chiedersi se il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione, in base all’art. 68 comma 6 del TUIR, debba essere quello della dichiarazione di successione francese o di quella italiana.
Nonostante quanto rilevato in relazione alla circostanza che il debito per l’imposta è collegato alla dichiarazione effettuata in Francia, la territorialità della successiva plusvalenza in Italia, insieme alla lettura dei §§ 12 ss. del Commentario all’art. 13 del modello OCSE, i quali fanno salvi i poteri degli Stati coinvolti di regolare in modo autonomo le modalità di computo della plusvalenza medesima, indurrebbero a ritenere prevalente il valore dichiarato nell’imposta di successione italiana, secondo le regole di cui all’art. 16 del DLgs. 346/90.

Ci sarebbe da chiedersi, poi, se tale conclusione resterebbe valida anche nel caso in cui le partecipazioni siano state indicate in dichiarazione di successione ma non siano state oggetto di imposizione in quanto esenti, e se, in quest’ultima ipotesi, si possa incrementare il costo della partecipazione dell’imposta assolta all’estero (dove, eventualmente, l’esenzione non spetti).

A entrambe le domande si dovrebbe fornire risposta positiva. Quanto alla prima, non pare che vi possano essere elementi che consentano di attribuire rilevanza al valore dichiarato nello Stato estero solo perché il bene non è stato oggetto di imposizione in Italia, dal momento che il TUIR prevede esplicitamente questo caso e lo disciplina imponendo il ricorso – in luogo del valore assoggettato a imposta – al valore normale del titolo alla data di apertura della successione.

Per questo stesso motivo, leggendo l’art. 68 comma 6 del TUIR, si può ragionevolmente concludere che il valore normale, da assumere in caso di esenzione dall’imposta di successione, deve essere incrementato – allo stesso modo del valore assoggettato a imposta – di tutti gli oneri inerenti, e quindi anche dell’eventuale imposta di successione pagata in uno Stato estero.

FONTE: Eutekne Info

Francesco DE ROSA

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