Ai fini dell’IMU, sono previste agevolazioni per l’immobile qualificato come “abitazione principale”.
In particolare, se si tratta di abitazione principale accatastata in una categoria diversa da A/1, A/8 o A/9, non è dovuta l’IMU per tale unità abitativa e le relative pertinenze. Se, invece, l’abitazione principale è accatastata nelle predette categorie, per tale unità abitativa e le relative pertinenze l’IMU è dovuta, ma si applica un’aliquota ridotta e spetta la detrazione pari a 200 euro (si veda “IMU dovuta per le sole abitazioni principali in A/1, A/8 e A/9” del 13 giugno 2024).

Con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della disciplina IMU per la qualifica di “abitazione principale”, ridefinendone i relativi requisiti.
Infatti, secondo le previsioni dell’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 che risultano a seguito della sentenza della Consulta, per la qualifica di “abitazione principale” è necessario che nell’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, il possessore al contempo:
– vi abbia fissato la propria residenza anagrafica (riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune);
– vi dimori abitualmente (ossia, il possessore vi deve abitare effettivamente per la maggior parte dell’anno).

Alla luce della predetta pronuncia, il riscontro dei requisiti di “dimora abituale” e “residenza anagrafica” deve farsi solo in riferimento al possessore dell’immobile (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento), che è soggetto passivo IMU. Per contro, diviene irrilevante la verifica della residenza anagrafica e della dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore.

Poiché è sufficiente accertare i requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale” in capo al solo possessore, la pronuncia della Consulta ha inoltre dichiarato, consequenzialmente, l’incostituzionalità del secondo periodo dell’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, che consentiva, ai componenti del nucleo familiare con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti (situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti) di scegliere l’immobile con la qualifica di “abitazione principale”.

Naturalmente, per applicare l’agevolazione è necessario che il soggetto che ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile ne sia anche il possessore: questi è soggetto passivo per la sua quota di possesso.

Si ipotizzi il caso in cui la moglie ha l’intera proprietà di un immobile a Milano, dove ha fissato la propria residenza anagrafica e nel quale dimora abitualmente; il marito, invece, ha residenza e dimora nell’immobile di Torino interamente in suo possesso. In questo caso, entrambi i coniugi possono beneficiare, per entrambi gli immobili, delle agevolazioni IMU per l’abitazione principale.

Si ipotizzi, invece, che la moglie possieda interamente l’immobile a Milano dove ha la dimora abituale e la residenza anagrafica, oltre a possedere metà dell’immobile in Torino; l’altra metà dell’immobile di Torino è posseduta dal marito, che vi ha fissato la propria residenza anagrafica e dimora abituale. In questo caso, il marito applica l’agevolazione per “abitazione principale” per la propria quota di possesso dell’immobile di Torino. La moglie, invece, mentre applica l’agevolazione per l’abitazione principale per l’immobile di Milano (interamente posseduto), versa l’IMU con le aliquote ordinarie ex art. 1 comma 754 della L. 160/2019, senza agevolazioni, per la quota di possesso dell’immobile di Torino (dove non ha residenza e dimora).

Residenza e dimora per gli immobili posseduti

Nel caso in cui, invece, la moglie abbia fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’immobile di Torino, di proprietà del marito, mentre quest’ultimo ha la residenza anagrafica nel medesimo immobile di Torino, ma dimora abitualmente in altro immobile di Milano, sempre di sua proprietà, per nessuno dei due immobili spettano le agevolazioni per l’abitazione principale. Nell’immobile di Milano, infatti, il marito (possessore) dimora abitualmente, ma non ha fissato la residenza anagrafica; nell’immobile di Torino, ha dimora abituale e residenza solo la moglie, che tuttavia non possiede l’immobile, e non è pertanto soggetto passivo ai fini IMU.

FONTE: Eutekne Info

Lorenzo MAGRO e Arianna ZENI

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