Nell’ambito dei modelli REDDITI 2025, i soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 possono optare per applicare una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato per il 2024 con un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria (variabile dal 10% al 15% in base al punteggio ISA relativo al periodo 2023). Stessa possibilità è prevista per i contribuenti in regime forfetario che hanno aderito al concordato preventivo per il solo 2024; per loro l’aliquota è del 10% o del 3% se start up.
Non sono applicabili al CPB 2024-2025 le modifiche all’imposta sostitutiva che saranno introdotte dal DLgs. correttivo approvato lo scorso 4 giugno; la loro operatività decorre dal concordato preventivo biennale 2025-2026.
La parte di reddito sottoposta a imposizione sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente (circ. n. 18/2024, § 6.12).
In assenza di opzione, l’intero reddito concordato 2024 “rettificato” è assoggettato, a seconda del soggetto, a IRES, IRPEF, addizionali o imposta sostitutiva del regime forfetario, nelle misure ordinarie previste.
Per i soggetti ISA, la base imponibile è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e d’impresa concordato e il corrispondente reddito dichiarato nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie.
La base imponibile, determinata nella sezione I del quadro CP, è ottenuta come differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024-2025. Se il risultato del 2023 è negativo, la sostitutiva va determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero.
Per i soggetti in regime forfetario, la base imponibile è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta. La base imponibile, determinata nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025, è ottenuta come differenza tra l’importo proposto nel rigo LM63 e quello dichiarato nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024, da riportare nelle corrispondenti caselle del nuovo rigo LM32.
L’imposta sostitutiva può essere scelta: si tratta quindi di un’opzione la cui convenienza è valutata da ciascun contribuente sulla base della propria situazione fiscale. Ad esempio, il ricorso alla sostitutiva potrebbe rivelarsi non così conveniente in quelle situazioni in cui il reddito, oppure l’imposta, possono essere ridotti da oneri deducibili, perdite fiscali oppure detrazioni o crediti d’imposta.
In altre casistiche il ricorso alla sostitutiva potrebbe anche non essere possibile, ad esempio quando non vi è reddito incrementale, situazione che può interessare quei soggetti che hanno dichiarato prima del 2024 redditi in progressivo calo e, per effetto dei meccanismi di calcolo del CPB nel software applicativo, hanno ricevuto una proposta per il 2024 pari o inferiore al reddito 2023 rilevante ai fini del CPB (indicato al rigo P04 del modello CPB 2024-2025).
Questa valutazione può essere effettuata di anno in anno in quanto l’opzione esercitata per il 2024 non crea vincoli anche rispetto all’ulteriore annualità concordata (FAQ Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2024).
La quota di reddito concordato assoggettato a imposta sostitutiva concorre insieme alla restante parte assoggettata alle imposte ordinarie, al raggiungimento della soglia minima di reddito concordato tassabile, ossia 2.000 euro.
Nei modelli REDDITI 2025 l’imposta sostitutiva liquidata direttamente dal contribuente è indicata al rigo CP1, colonna 5, o al rigo LM39, colonna 1, ed è riportata, rispettivamente, ai righi RX39 e RX37 del modello REDDITI PF, oppure al rigo RX38 del modello REDDITI SC.
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l’imposta sostitutiva è versata pro quota dai singoli soci o associati (circ. 18/2024, § 6.13). Il medesimo criterio va adottato anche per le imprese familiari; in tal caso, infatti, i versamenti devono essere effettuati pro quota dai collaboratori dell’impresa familiare (FAQ 8 ottobre 2024).
L’imposta sostitutiva imputata da soggetti in regime di trasparenza fiscale che hanno aderito al CPB e hanno optato per la sostitutiva è riportata dal socio o associato al rigo CP3, per poi confluire nel quadro RX, unitamente all’eventuale imposta sostitutiva propria. Diverso il discorso per le società di persone le quali riportano al rigo RX21 solo la quota di imposta sostitutiva imputata dalla società partecipata in regime di trasparenza (già indicata al rigo CP3), mentre l’imposta sostitutiva CPB propria è attribuita pro quota ai soci.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2025, per i soggetti IREF, forfetari e IRES “solari”, con differimento possibile entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. Nel modello F24 sono riportati i codici tributo “4071” – soggetti ISA, oppure “4073” – soggetti forfetari.
È possibile la compensazione dell’imposta sostitutiva con l’eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale
FONTE: Eutekne Info
Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI