L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi può essere ravveduta solo entro 90 giorni dal relativo termine di presentazione riducendo la sanzione da omessa dichiarazione a 1/10, come prevede l’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97.
Ciò è coerente con l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98 secondo cui si considerano omesse le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni.
Considerato che il termine di presentazione del modello REDDITI 2025 (inerente all’anno 2024) è spirato lo scorso 31 ottobre 2025, il termine per ravvedere l’omessa dichiarazione coincide con il 29 gennaio 2026.
Il problema è che il sistema non prevede nello specifico nessuna sanzione per la dichiarazione presentata fuori termine ma entro i 90 giorni:
– per la dichiarazione dei redditi omessa l’art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97 prevede una sanzione pari al 120% delle imposte dovute;
– per la dichiarazione tardiva l’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97 prevede una sanzione del 75% se la dichiarazione è presentata in assenza di controlli ed entro i termini di accertamento, ma ciò opera espressamente quando la dichiarazione è presentata dopo i 90 giorni.
Insomma esiste una lacuna normativa.
Lacuna normativa che, sin dalla circolare ministeriale n. 23 del 1999, è stata colmata in modo salomonico dall’Agenzia delle Entrate che ha da sempre equiparato la dichiarazione presentata entro i 90 giorni ad una dichiarazione omessa punita in misura fissa (da 250 euro a 1.000 euro) in quanto dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare.
Paragone molto forzato, considerato che la fattispecie punita in misura fissa riguarda tutt’altra casistica, ad esempio la dichiarazione presentata senza che siano state effettuate operazioni imponibili oppure la dichiarazione che termina a credito.
Tali considerazioni, che devono ritenersi valide anche per la dichiarazione IVA e per il modello 770, sono state confermate nella circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42.
In ragione di quanto esposto il contribuente ha tempo sino al 29 gennaio per ravvedere la tardiva presentazione del modello REDDITI 2025 (inerente all’anno 2024).
A questi fini, è necessario:
– presentare il modello REDDITI 2025 omesso;
– versare le sanzioni per tardiva dichiarazione ridotte, pari a 25 euro (250/10). Per la prassi opera la sanzione minima di 250 euro, ridotta al decimo ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97;
– sanare gli eventuali tardivi versamenti delle imposte dovute a saldo e in acconto, con sanzione del 25% o del 12,5% ridotta ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, pagando altresì gli interessi legali. Occorre quindi pagare le imposte e gli interessi legali, come se si trattasse di un normale ravvedimento operoso in tema di tardivi versamenti.
Quest’ultimo punto necessita di qualche considerazione.
Di norma, è pacifico che la più grave sanzione da omessa dichiarazione assorbe o comunque rende inapplicabili le violazioni a monte sui tardivi versamenti del saldo e degli acconti. Tuttavia, in questo specifico caso la circolare 42/2016 “richiede” anche il ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti, come “prezzo” ulteriore di questo ravvedimento semplificato.
In sostanza, la sanzione da tardivo versamento dell’art. 13 del DLgs. 471/97 pari al 25% può essere ridotta a 1/8. Se la violazione riguarda anche il secondo acconto imposte sui redditi che avrebbe dovuto essere pagato a novembre, si potrebbe trattare di versamento sanato nei 90 giorni, allora la sanzione sarebbe pari al 12,5% da ridurre a 1/9 ex art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97.
Occorre ravvedere anche i tardivi versamenti del saldo e degli acconti
Il codice tributo da indicare nel modello F24 dovrebbe essere “8911” e, nel campo “anno di riferimento” dovrebbe essere indicato l’anno in cui la violazione è stata commessa e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione, quindi il 2025 (circ. DRE Veneto 24 ottobre 2000 n. 51512; guida “Errori fiscali: conseguenze e rimedi”, pubblicizzata con comunicato stampa del 16 gennaio 2006).
Ciò quand’anche il ravvedimento avvenga nell’anno 2026 (i 90 giorni scadono il 29 gennaio 2026, posto che il termine di presentazione è come visto spirato il 31 ottobre 2025).
FONTE: Eutekne INfo
Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO