Anche riguardo al periodo d’imposta 2022, i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo possono dedurre, tramite apposite variazioni in diminuzione, rispettivamente, nei quadri RF/RG e RE del modello REDDITI:
– la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 201/2011 (c.d. deduzione “analitica”);
– il 10% dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DL 185/2008 (c.d. deduzione “forfetaria”).
Infatti, nonostante la deducibilità, dal 2015, del costo complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato dal valore della produzione netta (ex art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97) abbia, in linea di principio, ridotto l’importo di IRAP deducibile, le due deduzioni restano operative secondo le consuete regole.
In particolare, la deduzione “analitica” compete a condizione che, nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, abbiano concorso alla formazione del valore della produzione netta spese per lavoro dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.
Per calcolare la quota deducibile, occorre determinare l’incidenza, in percentuale (compresa in un range da 0 a 100) delle spese per il personale indeducibili sulla base imponibile IRAP.
In pratica, è il risultato del rapporto tra (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2013, § 1.2):
– il costo del personale indeducibile, da esporre al numeratore della frazione (al netto delle deduzioni previste dall’art. 11 comma 1 lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del DLgs. 446/97);
– la base imponibile IRAP (assunta sempre al netto delle deduzioni citate al punto precedente).
Invece, la deduzione “forfetaria” spetta, nella misura del 10%, se, sempre nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, concorrono alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Ciò premesso, per entrambe le deduzioni, ai fini della deducibilità, vige il principio di cassa “temperato”: la base su cui commisurare la quota deducibile è, infatti, costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d’imposta, fermo però restando che la somma versata a titolo di acconto rileva “solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2009, § 1, con riferimento alla deduzione “forfetaria”, e circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2013, § 1.1, con riferimento alla deduzione “analitica”).
Così, l’IRAP da assumere a base per il calcolo della quota deducibile nel periodo d’imposta 2022 è costituita:
– dal saldo relativo al periodo d’imposta 2021;
– dagli acconti relativi al periodo d’imposta 2022, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo.
Ad esempio, se nel periodo d’imposta 2022 sono stati pagati, a titolo di saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2021, 100.000 euro e, a titolo di primo e secondo acconto IRAP 2022, 60.000 euro per ogni rata, ecco che il plafond per il calcolo della quota deducibile ammonta a 205.000 euro.
Infatti, l’ammontare complessivamente versato a titolo di acconto per il periodo d’imposta 2022, pari a 120.000 euro (60.000 + 60.000) viene assunto nel limite dell’imposta dovuta per lo stesso periodo d’imposta 2022 (105.000 euro).
Ipotizzando che la deduzione competa a una srl sia a fronte dell’impiego, nel 2022, di personale dipendente (a tempo determinato) e assimilato (e che, in questo caso, la percentuale di deducibilità sia pari al 60%), sia a fronte del sostenimento, sempre nel 2022, di interessi passivi (nella misura forfetaria del 10%), nel quadro RF del modello REDDITI 2023 SC occorre effettuare:
– nel rigo RF16 “Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)” una variazione in aumento pari a 105.000 euro (vale a dire, l’IRAP dovuta per il 2022);
– nel rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”, due variazioni in diminuzione: l’una, con il codice “12”, di 20.500 euro (il 10% di 205.000) a titolo di deduzione “forfetaria”; l’altra, con il codice “33”, di 123.000 euro (il 60% di 205.000) a titolo di deduzione “analitica”.
Il totale deducibile ammonta così a 143.500 euro (123.000 + 20.500).
Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, l’importo eventualmente deducibile deve essere riportato nel rigo RE19 “Altre spese documentate”, colonna 4.
Fonte: Eutekne INFO
Luca FORNERO