Rimangono ancora pochi giorni a disposizione per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS e non titolari di partita IVA per poter presentare la domanda per l’indennità una tantum di 200 euro e per l’integrazione di 150 euro. Scade infatti il 30 aprile 2023 il termine stabilito dallo stesso Istituto di previdenza con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta autenticato, l’interessato dovrà selezionare la voce corrispondente alla sua categoria di appartenenza fra quelle di seguito indicate (che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”):
– “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
– “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell’Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
– “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
– “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.
Presentata la domanda, il lavoratore autonomo o professionista ha la possibilità di accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento (ove necessario).
In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum di 200 euro e l’integrazione di 150 euro possono essere richieste anche per il tramite del servizio di Contact Center Multicanale, ovvero è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata all’INPS anche nell’ipotesi in cui il soggetto interessato (lavoratore autonomo o professionista) sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/1994 e al DLgs. 103/1996.
Si ricorda che l’accesso alle indennità in esame è garantito anche ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA in seguito all’intervento del DM 7 dicembre 2022 n. 6 che, con l’inserimento dell’art. 2-bis al DM 19 agosto 2022 (decreto attuativo delle indennità una tantum in argomento), ha riconosciuto l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro anche ai soggetti non titolari di partita IVA.
Come precisato dall’INPS con la circolare n. 30, gli autonomi e i professionisti privi di partita IVA devono essere in possesso dei medesimi requisiti individuati dal DM del 19 agosto 2022 (eccetto per quello relativo alla partita IVA), vale a dire:
– avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per l’indennità di 200 euro, oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021 per ottenere anche l’integrazione di 150 euro (per un totale quindi di 350 euro);
– essere già iscritto alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
– avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
– avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
– non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
– non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022.
Il possesso delle condizioni previste dalla normativa devono essere dichiarate in sede di presentazione della domanda (dichiarazioni che sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità).
Non rientrano invece nell’ambito di applicazione dell’art. 2-bis del DM 19 agosto 2022 gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli) e i soci di società o componenti degli studi associati. Queste ultime categorie rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 2 del decreto.
In ultimo, si evidenzia che l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa (28 milioni di euro) e all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Qualora dal monitoraggio emergano possibili scostamenti rispetto al limite di spesa, non verranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.
Fonte: Eutekne INFO
Daniele SILVESTRO