Con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 le agevolazioni “ordinarie” spettanti per gli interventi edilizi possono essere fruite soltanto nella loro forma “naturale” di detrazioni IRPEF e IRPEF/IRES a scomputo in dichiarazione dall’imposta lorda sul reddito.

Fanno eccezione soltanto le spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 che, anche se sostenute nel 2025, possono contare sulle opzioni per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei casi per i quali è possibile derogare al blocco delle opzioni introdotto dal DL 16 febbraio 2023 n. 11 e poi ulteriormente esteso dal DL 39/2024.

È evidente che la modalità di fruizione in dichiarazione dei redditi delle detrazioni fiscali presuppone che il beneficiario sia titolare di una imposta lorda “capiente”, pena l’impossibilità materiale di beneficiare dell’agevolazione che gli spetta.

La fruizione delle detrazioni riferite a spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per altro, può subire rilevanti limitazioni a seguito delle disposizioni contenute nel Ddl. di bilancio 2025 che potranno impattare sui contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (si veda “Tutte le detrazioni IRPEF sono soggette ai tagli del Ddl. di bilancio” del 29 ottobre 2024).

Salvo future modifiche che potranno essere introdotte nell’iter di approvazione della legge di bilancio 2025, infatti, per le persone fisiche (perché soltanto a loro può applicarsi il nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare) che hanno redditi superiori a 75.000 euro verrebbe stabilito un limite massimo di spese agevolabili “onnicomprensivo”, con la sola eccezione delle spese sanitarie, di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR (si veda “Stop alle detrazioni fiscali «per tutti» dal prossimo anno” del 25 ottobre 2024).

Al di là delle novità che verranno previste per i soggetti con redditi superiori a 75.000 euro, quindi, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 potrà essere scomputata dall’imposta lorda esclusivamente in dichiarazione dei redditi, ove venga prevista la loro proroga:
– la detrazione IRPEF, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per le spese volte al recupero del patrimonio edilizio (compreso il “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR);
– la detrazione IRPEF/IRES, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), compreso il c.d. “bonus combinato sisma-eco” per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali “combinati” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14 del DL 63/2013;
– la detrazione IRPEF/IRES, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, per le spese di riduzione del rischio sismico (sismabonus), compreso il “sismabonus acquisti”, di cui al comma 1-septies del citato art. 16.

Non necessita di proroga, invece, la detrazione IRPEF/IRES “bonus anti-barriere” nella misura del 75%, ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, che compete fino a tutto il 2025 e che dovrà essere fruito in dichiarazione dei redditi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

FONTE: Eutekne Info

Arianna ZENI

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