Per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 238/2021 a decorrere dall’esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019, l’individuazione delle regole per la redazione del bilancio da parte delle “holding industriali” risulta particolarmente complessa. L’art. 2435-ter comma 5 c.c. (inserito dalla richiamata disposizione) esclude, infatti, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dalle semplificazioni previste per le micro imprese, nonché da alcune semplificazioni previste per il bilancio abbreviato.
Tralasciando, in questa sede, le incertezze che ancora caratterizzano l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma (su cui si veda “Holding di partecipazioni con dubbi sulle micro imprese” del 21 novembre 2022), le regole di bilancio si differenziano, in primo luogo, a seconda che le holding rientrino o meno nelle definizioni di “enti di investimento” o di “imprese di partecipazione finanziaria” previste dall’art. 2 della direttiva 2013/34/Ue.
Ove tali definizioni non siano soddisfatte, trovano applicazione le regole ordinarie, per cui la holding redige il bilancio in forma ordinaria oppure applica le semplificazioni previste per il bilancio abbreviato e per le micro imprese, qualora non superi i limiti dimensionali previsti, rispettivamente, dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. (da ultimo adeguati dal DLgs. 125/2024, per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024).
Si ricorda, in particolare, che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata:
– redigono lo Stato patrimoniale secondo uno schema semplificato, all’interno del quale, tra l’altro, la voce “D – Ratei e risconti” dell’attivo può essere compresa nella voce C.II dedicata ai crediti dell’attivo circolante e la voce “E – Ratei e risconti” del passivo può essere compresa nella voce “D – Debiti”;
– redigono il Conto economico secondo uno schema semplificato;
– sono esonerati dalla redazione del Rendiconto finanziario;
– devono redigere la Nota integrativa, ancorché siano soggetti a un obbligo di informativa ridotto;
– sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, se indicano nella Nota integrativa l’informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti;
– possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (anziché al costo ammortizzato).
Le micro imprese, invece:
– adottano gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti per il bilancio abbreviato, con esclusione delle voci relative ai derivati;
– sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario;
– sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, salva l’indicazione in calce allo Stato patrimoniale dell’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
– sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risulti l’informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti;
– possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale;
– non applicano le disposizioni sulla valutazione al fair value dei derivati.
Per le holding che rientrano nelle definizioni di “enti di investimento” o “imprese di partecipazione finanziaria”, risulta, invece, irrilevante il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 2435-ter c.c., posto che tali soggetti non possono comunque applicare le semplificazioni previste per le micro imprese.
Si prospetta, quindi, soltanto la predisposizione del bilancio ordinario oppure abbreviato, ma, in quest’ultimo caso, con l’esclusione di alcune semplificazioni.
Nel dettaglio, le holding che rientrano nelle richiamate definizioni e non superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 2435-bis c.c.:
– adottano gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico in forma abbreviata, con l’obbligo di indicare separatamente i ratei e risconti attivi nella voce D dell’attivo (non essendo possibile ricomprenderli nella voce C.II dedicata ai crediti dell’attivo circolante) e i ratei e risconti passivi nella voce E del passivo (non essendo possibile ricomprenderli nella voce “D – Debiti”);
– sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario;
– sono tenute a redigere la Nota integrativa (non potendo mai esserne esonerate) con il contenuto previsto dall’art. 2435-bis c.c. (forma abbreviata);
– sono tenute a redigere la Relazione sulla gestione (non potendo mai esserne esonerate);
– possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale;
– devono valutare i derivati al fair value.
FONTE: Eutekne Info
Silvia LATORRACA