A seguito del conferimento di un’azienda o di un suo ramo, potrebbe accadere che il conferitario riceva delle fatture, relative al compendio aziendale trasferito, per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal fornitore prima del perfezionamento dell’operazione straordinaria. In questo caso, occorre individuare il soggetto (conferente o conferitario) a cui spetta il diritto alla detrazione dell’IVA assolta.

In merito al conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali, la Corte di Cassazione ha sancito che l’operazione “costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario” (Cass. nn. 20415/2018 e 6578/2008).
Nella recente sentenza n. 20011/2024, tale principio è stato ribadito ed esteso all’ipotesi di conferimento d’azienda da parte di una società in un’altra (si veda “Nel conferimento d’azienda si trasferisce anche il diritto alla detrazione IVA” del 20 luglio 2024). Anche in questa situazione, dunque, si applica la disciplina civilistica della cessione d’azienda (art. 2559 c.c.) che comporta, per legge, il trasferimento dei crediti relativi all’esercizio della stessa, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente verso l’Erario.

In linea generale, quindi, il conferitario subentra nel diritto a detrarre l’IVA relativa all’operazione passiva effettuata prima del conferimento.
Tuttavia, questo criterio non è di carattere assoluto, ma può essere derogato dalla volontà dei contraenti. Infatti, “In caso di cessione dell’azienda, il credito IVA relativo all’azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli artt. 2558, 2559 c.c. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all’amministrazione finanziaria, della cessione del credito IVA a termini dell’art. 69, comma 1, RD n. 1923/2440, in deroga al disposto di cui all’art. 2559 c.c. (…)” (Cass. n. 33965/2019).

Di conseguenza, come osservato dai giudici di legittimità nella citata sentenza n. 20011/2024, è necessario ricostruire la comune intenzione dei contraenti, al momento dell’esecuzione dell’atto di conferimento, in base alle regole d’interpretazione stabilite negli artt. 1362 ss. c.c., ossia tenendo presente che:
– “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362 c.c.);
– “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).

Non è possibile, dunque, fare riferimento a una singola fase del conferimento (per esempio, al verbale che attesta l’autorizzazione dei soci all’operazione) anziché al contesto delle pattuizioni con le quali le parti hanno definito le modalità e l’oggetto dell’operazione straordinaria (si pensi all’atto di conferimento dell’azienda e alla perizia giurata di stima).

La prassi amministrativa appare conforme

In modo analogo, la prassi amministrativa ha precisato che, nel conferimento d’azienda, il soggetto conferitario subentra in tutti i rapporti giuridici del compendio aziendale conferito e anche in “tutta la situazione attiva e passiva afferente il rapporto IVA” (R.M. n. 331114/81 nonché, ex multis, ris. Agenzia delle Entrate n. 371/2007 e R.M. n. 93/98).
Dunque, il subentro si deve ritenere esteso al credito IVA relativo all’azienda conferita, salvo che nell’atto di conferimento le parti non abbiano stabilito diversamente (C.M. n. 144/98).

La scelta delle parti produce effetti, fra l’altro, sull’obbligo dichiarativo per l’anno in cui è avvenuta l’operazione straordinaria come previsto, da ultimo, nelle istruzioni relative al modello IVA 2024 per il 2023 (provv. Agenzia delle Entrate n. 8230/2024).
Qualora il soggetto dante causa (conferente) non si sia estinto e l’operazione abbia comportato la cessione del debito o del credito IVA relativo al compendio aziendale conferito, il  soggetto avente causa (conferitario) deve includere nella propria dichiarazione IVA anche i dati riguardanti quest’ultimo. Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno relative alle attività non trasferite.
Se non c’è stata cessione del debito o del credito IVA, invece, la dichiarazione annuale deve essere presentata da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, indicando i dati relativi alle operazioni rispettivamente effettuate nell’intero periodo d’imposta.

FONTE: Eutekne Info

Mirco GAZZERA

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