Nel quadro RU del modello REDDITI SC 2023 trovano spazio i nuovi crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Le istruzioni per la compilazione del modello, approvate ieri in via definitiva con il provv. n. 55523/2023, prevedono che nella sezione I del quadro RU i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore e non, gasivore e non, siano indicati mediante un codice credito specifico, distinto in relazione al trimestre di riferimento.

Con riguardo alle imprese energivore, il credito d’imposta dovrà essere indicato con i seguenti codici credito: O1, in relazione al I trimestre 2022 (art. 15 del DL 4/2022); O2, in relazione al II trimestre 2022 (art. 4 del DL 17/2022); P3, relativo al III trimestre 2022 (art. 6 comma 1 del DL 115/2022); Q2, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 comma 1 del DL 144/2022); Q8, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022); R4, in relazione al I trimestre 2023 (art. 1 comma 2 della L. 197/2022).

Per le imprese non energivore, i codici credito da utilizzare sono invece i seguenti: O7, relativo al II trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022); P5, in relazione al III trimestre 2022 (art. 6 comma 3 del DL 115/2022); Q4, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 comma 3 del DL 144/2022); R1, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 comma 1 del DL 176/2022); R5, in relazione al I trimestre 2023 (art. 1 comma 3 della L. 197/2022).

Per quanto concerne le imprese gasivore, le istruzioni prevedono i seguenti codici credito: P9, con riferimento al I trimestre 2022 (art. 15.1 del DL 4/2022); O3, in relazione al II trimestre 2022 (art. 5 del DL 17/2022); P4, relativo al III trimestre 2022 (art. 6 comma 2 del DL 115/2022); Q3, per i mesi ottobre e novembre 2022 (art. 1 comma 2 del DL 144/2022); Q9, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 comma 1 del DL 176/2022); R6, relativo al I trimestre 2023 (art. 1 comma 4 della L. 197/2022)

Le imprese non gasivore devono invece utilizzare i seguenti codici credito: O8, in relazione al II trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022); P6, con riferimento al III trimestre 2022 (art. 6 comma 4 del DL 115/2022); Q5, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 comma 4 del DL 144/2022); R2, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 comma 1 del DL 176/2022); R7, relativo al I trimestre 2023 (art. 1 comma 5 della L. 197/2022),

La tabella in calce all’articolo riepiloga i suddetti codici credito.

I crediti d’imposta, si ricorda, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo e nel rispetto dei limiti temporali previsti.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito può essere ceduto dietro presentazione di apposita comunicazione nei termini richiesti. Sul punto, le istruzioni precisano che:
– in caso di cessione del credito d’imposta, nel rigo RU9, colonna 1, andranno indicati l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, non compilando la sezione VI-B;
– i cessionari indicano al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto, non essendo tenuti a compilare la sezione IV-A. 

Si segnala che le istruzioni, a differenza di quanto indicato con riguardo ad altre misure agevolative, non prevedono alcuna specifica indicazione dei crediti d’imposta in esame nel prospetto relativo agli aiuti di Stato di cui al quadro RS del modello REDDITI 2023 (RS401), non essendo peraltro previsti specifici codici aiuto nella tabella dedicata (come invece, ad esempio, per i crediti d’imposta relativi all’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca).

Quanto sopra non risulta tuttavia dirimente ai fini della qualificazione (o meno) di tali misure come aiuti di Stato.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 193/2023, ha infatti rilevato che l’assenza, nella formulazione della norma, di riferimenti espliciti all’applicabilità alla fattispecie agevolativa in esame della disciplina contenuta nel Quadro temporaneo sugli aiuti per la crisi o di altre discipline in materia di aiuti di Stato non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come “misura di carattere generale”, non soggetta, di conseguenza, alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Posto che l’Agenzia ha ritenuto esclusa dalle sue competenze tale qualificazione, si auspica che vengano presto fornite indicazioni sul punto.

Codici credito quadro RUImprese energivoreImprese non energivoreImprese gasivoreImprese non gasivore
I trimestre 2022O1P9
II trimestre 2022O2O7O3O8
III trimestre 2022P3P5P4P6
Ottobre e novembre 2022Q2Q4Q3Q5
Dicembre 2022Q8R1Q9R2
I trimestre 2023R4R5R6R7

Fonte: Eutekne INFO

Pamela ALBERTI

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