L’assenza di una transazione con i creditori pubblici rappresenta certamente un deterrente per la composizione negoziata, con minore appeal per l’istituto.
Con il correttivo-ter al DLgs. 14/2019 (CCII), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il legislatore, preso atto di ciò, ha inserito nel procedimento un “accordo transattivo fiscale”, disciplinato dall’art. 23 comma 2-bis del CCII, dove si prevede che, nel corso delle trattative, l’imprenditore possa formulare una proposta di transazione alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente a oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
La proposta non può essere formulata per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (l’IVA, rientrando tra tali risorse solo per una piccola percentuale, probabilmente può essere oggetto di riduzione) e non può avere a oggetto i debiti verso enti previdenziali e assicurativi, mancando la specifica disposizione in tal senso.
Per attuare la proposta occorrono due distinte relazioni: quella di un professionista indipendente (cioè avente i requisiti ex art. 2 lett. o) del CCII), che attesta la convenienza dell’accordo per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e quella del soggetto incaricato della revisione legale o, se non esistente, di un revisore specificamente nominato, che attesta la completezza e veridicità dei dati aziendali.
Quindi, per le imprese dotate di revisore legale la norma impone che debba essergli affidata l’attestazione sulle scritture contabili, considerando la maggiore affidabilità del presidio continuativo esercitato da un revisore “interno”. Solo ove l’impresa ne sia sprovvista può farsi ricorso a un soggetto “esterno” e, in tal caso, nulla osta affinché il giudizio sulla completezza e veridicità dei dati aziendali possa essere espresso dallo stesso professionista indipendente (che è necessariamente revisore legale) che ha attestato la convenienza. Ovviamente, non può verificarsi il contrario, poiché al revisore legale dell’impresa manca l’indipendenza ed è, quale componente di un organo di controllo, sottoposto a un divieto di carattere generale.
Se la proposta transattiva si traduce in un accordo, lo stesso va sottoscritto dalle parti e la norma indica gli Uffici competenti a provvedere, distinti per Amministrazione. Tale accordo va solo comunicato all’esperto e “produce effetti” con il deposito presso il Tribunale territorialmente competente.
Il giudice (inteso come organo collegiale) deve verificare la regolarità dell’accordo e, in caso di esito positivo dell’esame, ne autorizza l’esecuzione con decreto. Diversamente, se il giudice riscontra irregolarità nell’accordo o negli allegati (tra cui le relazioni attestative), lo dichiara privo di effetti.
Ciò premesso, è lecito chiedersi quali contenuti dell’accordo possano renderlo “irregolare” e, quindi, se il perimetro di sindacato del giudice sia formale o anche sostanziale e, nel secondo caso, quali siano i limiti di legittimità della proposta di transazione.
A tal fine si evidenzia che l’accordo si è già perfezionato prima di essere sottoposto al giudice e, pertanto, nulla deve essere imposto contro la volontà del creditore pubblico. Infatti, non essendo prevista per la composizione negoziata una fase di omologazione, non è possibile ricorrere al cram down (cioè all’omologazione forzata), come può avvenire per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo.
Consegue che nella composizione negoziata l’accordo sulla transazione fiscale, con allegate relazioni attestative, è certamente soggetto a un presidio giudiziario inferiore rispetto alla transazione fiscale (e previdenziale) prevista per altri istituti di regolazione della crisi e ciò lascia supporre che il giudice non dovrebbe superare i limiti di “controllo notarile” declinati dalla norma, che non prevede alcuna verifica di fattibilità.
Inoltre, nella Relazione illustrativa al correttivo-ter si legge che la previsione del mero deposito in tribunale della transazione, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell’ambito del processo civile, consente di fornire all’accordo una “natura più formale”. Quindi la necessità dell’autorizzazione del giudice sembra essere un “compromesso”, finalizzato a soddisfare l’esigenza dell’Amministrazione finanziaria sul controllo di regolarità dell’accordo.
Si evidenzia, infine, che la transazione si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti prestabiliti.
FONTE: Eutekne Info
Saverio MANCINELLI