Viene proposto un modello di tassazione duale con aliquota proporzionale per tutti gli impieghi di capitale
Il disegno di legge di delega fiscale licenziato ieri contiene specifiche norme relative alle imposte dirette. Una prima si occupa della revisione dell’IRPEF, una seconda della revisione dell’IRES e della tassazione del reddito d’impresa. Una norma ad hoc prevede ancora il “graduale superamento dell’IRAP”.
Malgrado la formulazione normativa sia diversa e, per certi aspetti, più ampia, i principi di fondo espressi nella bozza presentano una certa continuità con gli articoli 11 e 12 della L. 23/2014, ultima delle numerose deleghe fiscali della recente storia fiscale italiana.
Il primo aspetto da sottolineare è la volontà di introdurre un’unica aliquota proporzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’impiego di capitale “anche nel mercato immobiliare”, nonché per i redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività d’impresa e di lavoro autonomo, condotte da soggetti diversi dai soggetti IRES.
Tale previsione appare potenzialmente idonea a scardinare le categorie di reddito attualmente conosciute nel TUIR dal momento che la nozione di “impiego di capitale” è tradizionalmente collegata alla natura finanziaria di quest’ultimo.
Nel caso in cui il capitale impiegato abbia altra natura, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza (ad esempio, l’investimento in un immobile può produrre redditi fondiari, redditi diversi, ecc.).
Le legge delega, come accennato, prevede l’introduzione di un’unica aliquota proporzionale in tutti i casi in cui il reddito derivi dall’impiego di capitale.
Con specifico riferimento alle imprese e alle attività di lavoro autonomo l’attuale previsione normativa risulta alquanto ampia e potrebbe prestarsi a diverse letture.
Alla luce del documento approvato a fine giugno dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, la più plausibile è che si voglia riproporre, sebbene con un testo normativo diverso, l’IRI (imposta sul reddito d’impresa) concepita con la legge delega del 2014, effettivamente introdotta con la legge di bilancio del 2017 e abrogata prima della sua entrata in vigore dalla legge di bilancio del 2019.
Il meccanismo applicativo di tale imposta prevedeva che imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria potessero optare per la tassazione del reddito di impresa con la stessa aliquota prevista per i soggetti IRES (24%), in deroga alle disposizioni in materia di trasparenza fiscale.
Gli utili direttamente percepiti dall’imprenditore individuale e dai soci, tuttavia, erano tassati sulla base dell’imposizione progressiva IRPEF ed erano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini IRI.
L’effetto di tale sistema era quello di “premiare” con un’aliquota proporzionale più bassa gli utili reinvestiti nell’impresa, garantendo una sostanziale uniformità di trattamento fiscale per i redditi d’impresa, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma giuridica del percettore, stessi obiettivi esplicitati nella legge delega approvata ieri.
In sostanziale continuità con la L. 23/2014 la bozza prevede che un meccanismo analogo risulti applicabile anche alle attività di lavoro autonomo, anche se è bene sottolineare come tale previsione non sia stata trasposta nel regime IRI introdotto dalla L. 232/2016, probabilmente per la delicatezza della materia.
Sempre l’art. 3 della bozza prevede la revisione della curva IRPEF, riducendo le aliquote medie, al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, vale a dire chi, in ambito famigliare, percepisce un secondo reddito.
Anche con riguardo alla tassazione del reddito d’impresa e all’IRES, la delega appare alquanto ampia, prevedendo:
– la semplificazione e la razionalizzazione dell’IRES, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e valori fiscali, con particolare attenzione agli ammortamenti;
– la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e diminuzione, allineando tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei.
Quest’ultimo criterio appare alquanto interessante, ad esempio, con riferimento alle auto aziendali, le cui regole di deducibilità risultano più penalizzanti rispetto alla media dell’Europa.
Da ultimo, come accennato, l’art. 6 del Ddl. delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per attuare un graduale superamento dell’IRAP.
La norma non specifica i principi e i criteri direttivi ai quali si dovrebbe attenere il legislatore delegato, ma si limita a precisare che gli interventi dovranno garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario.
Nel documento conclusivo delle Commissioni Finanze di Camera e Senato sulla riforma dell’IRPEF si era raccomandato il riassorbimento del gettito IRAP nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali, il finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Un progetto non semplice che nel Ddl non viene neppure abbozzato.
Fonte: Eutekne info
Alessandro COTTO