Confindustria ha diffuso nei giorni scorsi una “Nota di Aggiornamento” con cui ha fornito alcune indicazioni operative in materia di certificazione verde

Il 21 settembre scorso è stato pubblicato il DL 127/2021, che – con specifici interventi sul precedente DL 52/2021 – ha esteso ulteriormente l’ambito di applicazione del c.d. green pass al lavoro pubblico e privato, prevedendo l’obbligo di possedere ed esibire a richiesta la certificazione verde COVID-19 per i lavoratori che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 dovranno accedere ai luoghi di lavoro.

Il contenuto di questo decreto è stato già illustrato in vari interventi su Eutekne.info. Con l’avvicinarsi del termine del 15 ottobre, tuttavia, emergono numerosi dubbi interpretativi, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro privati (si pensi solo ai dubbi sulle modalità concrete di controllo, in particolare dei controlli a campione; su quale sia la documentazione che il datore di lavoro debba effettivamente predisporre entro il 15 ottobre; sull’esistenza o meno in capo al datore di lavoro privato di un obbligo di segnalazione al Prefetto degli illeciti eventualmente riscontrati nel corso dei controlli; ai rapporti tra obblighi di green pass e smart working). Al momento, sono ancora attese circolari ministeriali utili a risolvere i dubbi applicativi più complessi, mentre le FAQ pubblicate dal Governo sembrano per ora limitarsi a una descrizione del contenuto del provvedimento e delle questioni meno controverse.

In questo quadro, Confindustria ha diffuso nei giorni scorsi una propria nota illustrativa delle nuove norme, che si propone come guida applicativa rivolta ai datori di lavoro privati. La nota affronta varie questioni operative che i datori di lavoro privati si troveranno ad affrontare nel dare esecuzione al DL 127/2021; tra queste, il rispetto della normativa a protezione dei dati personali.

Proprio in relazione a questo profilo l’interpretazione proposta da Confindustria ha sollevato alcune perplessità. Nella nota viene ricordato che le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali dei lavoratori (trattamento che dovrà avvenire secondo quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021, in particolare dal suo art. 13). Nel comprensibile tentativo di contemperare il rispetto della nuova normativa con le esigenze di programmazione del lavoro da parte delle imprese, Confindustria si spinge a sostenere che sembrerebbe consentito al datore di lavoro chiedere al lavoratore di comunicare preventivamente se sappia già che, in uno specifico periodo di interesse (una settimana, un mese, in occasione di una specifica trasferta), non sarà in possesso del green pass.

Questa interpretazione è stata da alcuni ritenuta destinata a scontrarsi con le posizioni espresse dal Garante Privacy, in quanto chiedere a un lavoratore di comunicare se, in uno specifico periodo di tempo compreso tra il 15 ottobre e il 31 dicembre, non sarà in possesso di green pass, equivarrebbe a chiedere e trattare il dato personale circa l’assenza di vaccinazione o di precedenti infezioni seguite da guarigione.

È però anche vero che il nuovo DL 127/2021 prevede esplicitamente la possibilità che i lavoratori “comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19” (art. 9-septies comma 6 del DL 52/2021, come inserito dall’art. 3 del DL 127/2021), e che lo stesso Garante Privacy – pur dalle sue rigide posizioni in materia – ha ammesso ad alcune condizioni un limitato trattamento da parte del datore di lavoro di dati personali circa l’avvenuta infezione e guarigione dei lavoratori, ricordando che ”In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)”.

Se a questo punto pensiamo al caso di un datore di lavoro che debba organizzare per una determinata data una specifica attività lavorativa, l’eventualità di una richiesta al lavoratore di comunicare preventivamente una potenziale “situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, quale appunto sarebbe l’assenza a quella data di green pass, non sembra in radicale contrasto con le posizioni già espresse dal Garante.
La questione, probabilmente, finirà per avere una rilevanza pratica limitata; un chiarimento del legislatore anche su questo punto sarebbe però senz’altro opportuno.

Fonte: Eutekne info

Sergio PASSERINI

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