Nel bilancio OIC 2020 era possibile riallineare il valore dei marchi fiscalmente non riconosciuti attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%. La legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina fiscale dei marchi rivalutati e degli avviamenti e marchi riallineati (il riallineamento era previsto anche per i soggetti IFRS). In dottrina, l’applicabilità di tale modifica alla disciplina fiscale dei marchi riallineati da parte dei soggetti OIC era stata messa in dubbio, sulla base dell’interpretazione letterale della norma, per via di un mancato richiamo al comma 7 dell’art. 110 del DL 104/2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/2022, afferma che “per esigenze di coerenza logico-sistematica” “nonostante il mancato richiamo puntuale da parte del nuovo comma 8-ter alle previsioni contenute nel precedente comma 7”, “le nuove previsioni si applicano ai maggiori valori delle attività immateriali le cui quote di ammortamento – ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi – sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, detenute sia dai soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS sia dai soggetti cd. OIC adopter”.

Secondo l’Agenzia, pertanto, l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC. Al momento del riallineamento (bilancio 2020), il comportamento contabile è disciplinato dall’OIC 25. Il § 75 stabilisce che, se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’attivo è presa con riferimento a un esercizio successivo a quello dell’operazione, la società:
– elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 20 del Conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile;
– contemporaneamente, iscrive un costo per l’imposta sostitutiva alla voce 20, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (D12 del passivo).
Pertanto, a fronte del beneficio economico derivante dall’eliminazione del fondo, la società sostiene un costo per l’imposta sostitutiva che mitiga il beneficio.

Le implicazioni contabili delle varie opzioni previste dalla modifica normativa, seguendo il chiarimento della circolare dell’Agenzia delle Entrate, possono essere identificate grazie al recente documento interpretativo 10 pubblicato in consultazione da parte dell’OIC.

Una possibile opzione a disposizione dell’impresa è quella di “accettare” l’allungamento del beneficio fiscale sul valore riallineato in un orizzonte temporale di 50 anni. Tale opzione originerà, man mano che si iscrivono gli ammortamenti civilistici su un periodo massimo di 20 anni a fronte di una deducibilità fiscale di 50 anni, un disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale. La società pertanto dovrà, in presenza dei presupposti, iscrivere le attività per imposte anticipate sulla quota parte di ammortamenti non deducibili (OIC 25, § 41).
A tal proposito, si dovrà valutare attentamente la presenza del requisito di “ragionevole certezza” richiesto dall’OIC 25, considerato l’elevato arco temporale previsto per il riassorbimento del riallineamento.

Con riferimento, invece, alle altre due opzioni, ovvero la decisione di corrispondere le maggiori imposte per mantenere la deducibilità in 18 anni o il disconoscimento della rilevanza fiscale, è utile quanto affermato dall’interpretativo OIC 10 in bozza.
Il documento, nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte (§ 4), precisa che il “problema che si è posto è se gli effetti contabili della scelta fiscale effettuata andassero rilevati a conto economico oppure a Patrimonio Netto. Si è scelta la rilevazione a Patrimonio Netto in quanto appare maggiormente in linea con la norma che è volta ad integrare o annullare gli effetti fiscali relativi alla legge dell’anno precedente (DL 104/2020)”. “In sostanza una società che si avvale di una delle due opzioni è come se avesse affrancato con sostitutiva maggiorata il maggior valore già nel 2020 oppure non avesse mai proceduto all’affrancamento di tale maggior valore nel caso della revoca”.

Pertanto, se la società opta per il pagamento della maggiore imposta sostitutiva dovuta al fine di mantenere la deducibilità degli ammortamenti in 18 anni, a fronte dell’iscrizione del debito tributario, si rileva la riduzione di una posta di patrimonio netto (es. riserva di utili), in quanto se nel 2020 avesse affrancato il marchio con l’imposta sostitutiva maggiorata, l’iscrizione in Conto economico dell’imposta sostitutiva avrebbe comportato un risultato d’esercizio inferiore.

Nel secondo caso, ovvero in caso di opzione per il disconoscimento della rilevanza fiscale, si iscrive un credito nei confronti dell’Erario e in contropartita si iscrive nuovamente il fondo imposte differite a fronte di una riduzione di una posta di patrimonio netto.

Fonte: Eutekne INFO

Fabrizio BAVA, Donatella BUSSO e Alain DEVALLE

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