L’art. 60 comma 7-bis primo periodo del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) stabiliva originariamente che la disciplina sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali trovava applicazione nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020).
La stessa norma, all’ultimo periodo, stabiliva che la misura avrebbe potuto essere estesa, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, agli esercizi successivi con decreto del MEF.

L’art. 1 comma 711 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prima, e l’art. 3 comma 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 conv. L. 15/2022 (c.d. “Milleproroghe”), dopo, hanno sostituito tale ultimo periodo, stabilendo che, in considerazione della predetta motivazione, la misura era estesa all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.
Rimaneva fermo, invece, il primo periodo dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020, il quale continuava a fare riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020.

Da ultimo in ordine temporale, l’art. 5-bis del DL 4/2022 conv. L. 25/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), in vigore dal 29 marzo 2022, ha esteso il regime derogatorio agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
In particolare, il DL 4/2022 convertito:
– ha modificato il primo periodo dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020, sostituendo il riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020 con quello agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
– ha soppresso l’ultimo periodo.

Se si considerano i vari interventi normativi nel loro ordine temporale, la norma sembra applicarsi senza soluzione di continuità, in quanto l’estensione disposta dal DL 4/2022 convertito riguarda anche, in parte, esercizi che rientravano già nell’estensione disposta in precedenza dalla L. 234/2021 e dal DL 228/2021 convertito.
Tuttavia, le modalità con cui è intervenuto il legislatore lasciano spazio ad alcuni dubbi interpretativi.

Essendo, infatti, stato sostituito, al primo periodo dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020, il riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020 con quello agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 ed essendo stato soppresso l’ultimo periodo, che conteneva il riferimento all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, la norma attualmente in vigore non prevede più la possibilità di sospendere gli ammortamenti con riferimento agli esercizi che si sono chiusi in data antecedente al 31 dicembre 2021 (e che, quindi, non sono in corso a tale data).

Si pensi, ad esempio, ai bilanci “a cavallo” 1° settembre 2020-31 agosto 2021 oppure 1° ottobre 2020-30 settembre 2021.
Per i bilanci già approvati al 29 marzo 2022 (data di entrata in vigore del DL 4/2022 convertito), non pare si pongano particolari problematiche, in quanto la norma vigente alla data di approvazione consentiva la sospensione degli ammortamenti per i bilanci relativi all’esercizio in corso al 15 agosto 2020 e a quello successivo.
Per i bilanci non ancora approvati al 29 marzo 2022, invece, ove si considerasse il solo dato letterale della norma attualmente vigente e si escludesse, quindi, la possibilità di sospendere gli ammortamenti per gli esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2021, ci si ritroverebbe di fronte alla situazione paradossale per cui l’impresa ha potuto beneficiare dell’agevolazione nel bilancio precedente e potrà beneficiarne per quello successivo, ma ne resterà esclusa per quello “di mezzo”.

Una tale interpretazione determinerebbe, peraltro, una disparità di trattamento rispetto a imprese concorrenti, che, avendo approvato il bilancio prima del 29 marzo 2022 oppure avendo chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2021 o successivamente, possono beneficiare senza dubbio della sospensione in via continuativa.
A parere di chi scrive, non pare che l’intento del legislatore fosse quello di escludere i bilanci chiusi in data antecedente al 31 dicembre 2021.
La norma attualmente vigente sembra, piuttosto, la conseguenza di una formulazione frettolosa.
Sarebbe, comunque, auspicabile un intervento chiarificatore.

Fonte: Eutekne INFO

Silvia LATORRACA

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