Con la risposta a interpello n. 32/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità e i termini di regolarizzazione delle cessioni all’esportazione “indirette” per le quali la prova è conseguita oltre i 90 giorni.
Riprendendo la giurisprudenza dell’Unione e la precedente ris. n. 98/2014, l’Agenzia ha ribadito che il regime di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72 si può applicare anche oltre il decorso del termine dei 90 giorni, “purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione”.
Nella risposta a interpello n. 32/2023, l’Amministrazione consentiva al cedente di emettere una nota di credito per recuperare l’IVA versata, nel caso in cui la prova fosse stata acquisita oltre il termine dei 90 giorni, esprimendosi, però, in senso negativo rispetto alla possibilità di effettuare la variazione in diminuzione con una diretta rettifica sui registri IVA, in luogo dell’emissione del documento.
Detta facoltà è espressamente prevista dall’art. 26 comma 8 del DPR 633/72, secondo cui “le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25”.
La procedura contro cui si esprime la risposta a interpello n. 32/2023 trova anche descrizione nella risalente C.M. n. 27/75, in cui si precisa che è consentito che la variazione in diminuzione “possa essere effettuata mediante annotazioni in rettifica del cedente del bene o prestatore del servizio direttamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 e dal cessionario o committente nel registro di cui all’art. 25” e che le annotazioni in rettifica, nei predetti registri, “devono risultare distinte dalle operazioni originarie” (in altre parole, “l’importo della variazione e quelle dell’IVA devono risultare da apposita colonna del registro”).
Nondimeno, l’Agenzia precisa che “la suddetta procedura è «incompatibile» con la necessità di «tracciare» con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione” (risposta a interpello n. 32/2023).
Presumibilmente, quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria non ha valenza generale ed è riferito alla particolare fattispecie di regolarizzazione delle esportazioni “indirette”, per le quali è necessaria una data certa che corrisponda alla prova acquisita (elemento evidenziato anche nel documento di prassi).
Tuttavia, se estrapolato dal contesto, il principio espresso dall’Agenzia potrebbe anche portare a concludere che la procedura di cui all’art. 26 comma 8 del DPR 633/72 non sia pienamente compatibile con le finalità di monitoraggio insite nell’obbligo generalizzato di fatturazione in formato elettronico via SdI di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, nonché in quello di trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere di cui al successivo comma 3-bis.
D’altro canto, la data di emissione della nota di variazione in diminuzione costituisce elemento essenziale ai fini della determinazione della decorrenza del termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (sul tema, si veda circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022).
Inoltre, in termini generali, la stessa Agenzia ricorda che ai fini dell’esercizio di tale diritto è necessario il possesso di un valido documento (cfr. Corte di Giustizia Ue causa C-152/02 e circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, che pur si riferiscono a documenti di acquisto).
Va, infine, precisato che per i soggetti che si avvalgono del programma di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate, risulta indispensabile l’emissione della nota, al fine della corretta predisposizione dei registri, delle LIPE e della bozza di dichiarazione annuale precompilati.
Tuttavia, ferma restando la necessità di disporre del documento, quest’ultimo potrebbe essere comunque annotato secondo le regole previste dall’art. 26 comma 8 del DPR 633/72.
Tale convincimento discende in primis dalla lettura delle istruzioni al modello IVA, in base alle quali, ad esempio, viene precisato che nei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23, devono essere inserite le operazioni per le quali l’esigibilità si è verificata nel 2022, annotate o da annotare nei registri IVA di cui all’art. 23 e/o 24 del DPR 633/72, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
Si aggiunga, poi, che l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una FAQ del 14 luglio 2022 sul criterio di annotazione dei documenti transitati via SdI e riferiti a note di credito nei registri IVA precompilati, ha affermato che, essendo i tipi documento TD04 (o TD08) emessi al fine di “rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura precedentemente inviata”, essi sono “annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente (C/P) con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento”.
Fonte: Eutekne INFO
Luca BILANCINI e Emanuele GRECO