L’art. 1 commi 138-139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento. Dallo scorso 1° gennaio, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili agli stessi. L’intervento legislativo è finalizzato a conformare la normativa interna alla direttiva 2006/112/Ce in materia di IVA, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (si veda “Nuovo criterio per la base imponibile IVA della permuta” del 16 febbraio 2026).

L’art. 13 comma 2 del DPR 633/72 individua alcune operazioni per le quali sono previste modalità particolari di determinazione della base imponibile IVA, fra cui rientrano anche le fattispecie dell’art. 11 del DPR 633/72:
– operazioni permutative, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi;
– dazioni in pagamento, ove è ceduto un bene o prestato un servizio per estinguere un’originaria obbligazione pecuniaria.

Si ricorda che, nel caso di operazioni permutative, “si prescinde dall’unitarietà del contratto stipulato tra le parti e ciascuna operazione – effettuata in corrispettivo di un’altra – deve essere assoggettata alla propria disciplina fiscale e la base imponibile delle singole operazioni” è pari all’importo determinato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. d) del DPR 633/72 (es. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 131/2021).

In senso conforme, si è pronunciata anche la Cassazione secondo cui “la permuta (…) non dev’essere considerata come un’unica operazione, bensì come una pluralità di operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione” (ex multis, Cass. n. 24881/2025).

Nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge di bilancio 2026, l’art. 13 comma 2 lett. d) del DPR 633/72 prevedeva che, per determinare la base imponibile IVA delle predette operazioni, i corrispettivi fossero rappresentati “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse”. Da inizio anno è previsto, invece, che i corrispettivi delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento siano rappresentati “dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

A questo proposito, la Relazione illustrativa del Ddl. di bilancio 2026, presentata all’inizio del suo iter di approvazione parlamentare, specificava che devono considerarsi “tutti gli elementi di costi e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta (…)”. Si tratterebbe, dunque, di un concetto ampio che impone agli operatori economici di effettuare una valutazione non agevole, specie per i beni autoprodotti e le prestazioni d’opera intellettuale.

Tale definizione sembra trovare conferma anche nel working paper n. 1107/2025 predisposto dal Comitato IVA sulla domanda presentata dall’Italia in merito alla determinazione della base imponibile per le operazioni con corrispettivo in natura. Nel documento è stato fatto riferimento al costo totale dei beni o servizi forniti, il quale include, sulla base della giurisprudenza unionale riguardante l’art. 74 della direttiva 2006/112/Ce, sia i costi di produzione diretti che i costi indiretti come quelli finanziari, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati soggetti all’IVA.

Dal nuovo riferimento al costo del bene o del servizio dovrebbe derivare, invece, l’ininfluenza del margine di profitto che il soggetto passivo avrebbe applicato in caso di una vendita con corrispettivo monetario.

Un altro aspetto da considerare è la rilevanza o meno, ai fini IVA, di un eventuale conguaglio in denaro concordato dalle parti. Con riguardo alla normativa previgente, la prassi amministrativa aveva chiarito che i conguagli non costituiscono un’autonoma controprestazione, ma si devono considerare parte della base imponibile dell’operazione da calcolare in ragione del valore normale (ris. Agenzia delle Entrate n. 331/2008). A fronte dell’adozione del nuovo criterio di determinazione della base imponibile IVA, fondato sull’ammontare complessivo dei costi, è legittimo chiedersi se questa posizione interpretativa sarà confermata o meno dall’Amministrazione finanziaria.

La modifica all’art. 13 comma 2 lett. d) del DPR 633/72 si applica per le operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, ossia dallo scorso 1° gennaio. Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati prima di tale giorno. Assume rilievo, quindi, il momento di effettuazione delle operazioni.

Tuttavia, come osservato dal Viceministro Leo durante il Videoforum dello scorso 26 gennaio, la decorrenza del nuovo criterio potrebbe comportare delle criticità per i contratti già esistenti al 31 dicembre 2025. Di conseguenza, per questi ultimi sarebbe allo studio una modifica normativa per consentire l’applicazione del precedente criterio.

Fonte: Eutekne Info

Luca BILANCINI e Mirco GAZZERA

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