Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un DL che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto “Aiuti-ter”), stanziando nel complesso 14 miliardi.

Stando alle bozze circolate, il decreto dovrebbe prevedere un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 150 euro per il mese di novembre 2022 in favore delle medesime categorie di soggetti beneficiarie delle indennità di cui agli artt. 31, 32 e 33 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”), con qualche differenza – in alcuni casi – sulle condizioni di accesso.
Entrando nello specifico, sarebbe riconosciuta ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un’indennità una tantum di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, erogata sempre in via automatica dal datore di lavoro e dietro specifica dichiarazione del lavoratore. Per quanto concerne le condizioni di accesso, a differenza di quanto previsto dall’art. 31 del DL 50/2022 (che subordinava l’accesso alla fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore), in questo caso il dipendente dovrebbe avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non eccedente l’importo di 1.538 euro.
Il datore di lavoro recupera il credito maturato dal riconoscimento dell’importo di 150 euro mediante denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che l’INPS sarà tenuto a fornire.

Un’indennità di 150 euro dovrebbe essere prevista anche in favore di titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Tali soggetti devono essere residenti in Italia e, a differenza di quanto previsto dall’art. 32 comma 1 del DL 50/2022, devono avere un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Tale indennità verrebbe riconosciuta d’ufficio dall’INPS nel mese di novembre 2022, o da altro ente previdenziale qualora i suddetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS.

L’indennità una tantum di 150 euro dovrebbe essere riconosciuta anche in favore di:
– lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del DL 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in trattazione;
– percettori di NASpI DIS-COLL nel mese di novembre 2022;
– percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021;
– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex art. 32 comma 1 del DL 50/2022. Tali soggetti devono possedere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
– lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL 73/2021 (indennità COVID-19);
– lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (tali soggetti devono avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021);
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati (anche in questo caso il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021);
– beneficiari delle indennità ex art. 32 commi 15 e 16 del DL 50/2022 (trattasi di lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio);
– nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Le modalità di corresponsione delle indennità dovrebbero poi essere fornite dall’INPS e da Sport e Salute spa entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Dalla bozza del decreto “Aiuti-ter” emergono novità anche con riferimento all’indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Nello specifico, l’indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022 sarebbe incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Di conseguenza, il limite di spesa di cui al comma 1 dell’art. 33 verrebbe aumentato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Fonte: Eutekne INFO

Daniele SILVESTRO

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