Con l’introduzione dell’art. 16-ter del TUIR a opera della legge di bilancio 2025 è previsto un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito complessivo del contribuente e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
Su questa novità, in particolare, si concentra la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 6 di ieri, 29 maggio 2025.

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il citato art. 16-ter prevede sostanzialmente che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, l’ammontare massimo degli oneri detraibili si riduca progressivamente all’aumentare del reddito, prevedendo altresì misure di tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata, ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.

Rilevanti chiarimenti attengono alle modalità di calcolo dell’ammontare massimo degli oneri detraibili.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioni specificatamente previste dall’art. 16-ter comma 4 del TUIR, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il nuovo limite massimo di spesa (che si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa) è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L’importo “base” è pari a:
– 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 100.000 euro;
– 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 euro o 8.000 euro è pari a:
– 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR;
– 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
– 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
– 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Anche gli oneri e le spese sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. 207/2024 ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all’art. 12 del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente dell’art. 16-ter comma 3 del TUIR devono anch’essi essere considerati.
Per le spese sostenute nell’anno 2025, inoltre, i figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano a carico fiscalmente nel 2025.

Per espressa disposizione normativa contenuta nell’art. 16-ter comma 4 del TUIR non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo sistema di calcolo:
– le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
– le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
– le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9, seconda parte, e comma 9-ter del DL 3/2015.
Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, di cui all’art. 15 commi 1 lett. a) e b) e 1-ter del TUIR.

La circ. 6/2025 precisa al riguardo che sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie. È il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100 euro prevista dall’art. 15 comma 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti.

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, inoltre, in relazione alle spese detraibili sostenute dal 1° gennaio 2025 che si ripartiscono in più annualità (si pensi alle agevolazioni per interventi “edilizi”), rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno (art. 16-ter comma 5 del TUIR).

Anche successivamente alle novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, infine, permane la parametrazione introdotta dall’art. 15 comma 3-bis del TUIR a decorrere dall’anno 2020 che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000.
Di conseguenza, il contribuente con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma inferiore a 120.000, determinerà il limite massimo di spese detraibili soltanto secondo le disposizioni dell’art. 16-ter del TUIR.

FONTE: Eutekne Info

Arianna ZENI

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