La prima applicazione del documento OIC 34 avrà un impatto sui bilanci 2024 differente da impresa a impresa. In alcuni casi, potrà comportare l’iscrizione di minori ricavi, mentre, in altri, di maggiori ricavi. Per alcune imprese, l’effetto sul risultato d’esercizio sarà nullo, poiché la contrazione dei ricavi sarà compensata da una corrispondente riduzione di voci di costo (il nuovo principio contabile comporterà cioè soltanto una differente classificazione dei componenti di reddito). Infine, per molte imprese, generalmente quelle di minori dimensioni i cui contratti sono spesso molto semplici, l’OIC 34 potrà non comportare alcun effetto.
Tutto ciò premesso, analizziamo una modalità di cessione di beni abbinata a prestazioni di servizi, che potrà comportare, come effetto della prima applicazione dell’OIC 34, un significativo incremento dei ricavi (e del risultato d’esercizio) nel bilancio 2024.
Un’impresa, attraverso un unico contratto, cede un prodotto a un prezzo simbolico a un proprio cliente, ad esempio, pari a 100 euro. Il contratto prevede che il cliente, unitamente a tale prodotto, acquisti alcuni servizi, per un arco temporale di più anni, ad esempio un abbonamento per i successivi tre esercizi oppure un servizio di assistenza, al prezzo di 4.900 euro.
Fino al 31 dicembre 2023, l’impresa rileva la cessione del bene al prezzo fatturato, pari a 100 euro, mentre i servizi saranno iscritti, per competenza, lungo la durata del periodo di abbonamento (o, in caso di altre tipologie di servizi, al momento di ultimazione).
Con il nuovo principio contabile sarà necessario allocare il prezzo complessivo, pari a 5.000 euro, alle due unità elementari di contabilizzazione (bene e servizi).
Il criterio dell’allocazione non potrà essere basato sugli importi sopra citati, in quanto il valore del bene oggetto di cessione è inferiore al prezzo normalmente praticato in caso di cessione non abbinata ai servizi aggiuntivi (il cosiddetto stand-alone selling price). Simili operazioni, in genere, trovano una loro genesi in ragioni di tipo commerciale, in quanto il cliente tende a percepire conveniente l’acquisto del prodotto a prezzo agevolato, mentre è più complicato percepire il prezzo dei servizi (che, naturalmente, dovrà compensare il minor prezzo richiesto sulla vendita del bene).
L’OIC 34 (§ 21) prevede che l’operazione sia contabilizzata sulla base dei prezzi indicati nel contratto, soltanto se i medesimi non si discostano significativamente dai prezzi normalmente applicati quando i beni/servizi vengono venduti singolarmente.
Nel nostro esempio, qualora l’impresa cedesse il bene senza i servizi aggiuntivi, il prezzo di cessione non sarebbe pari a 100 euro, ma decisamente superiore, pari a 3.100 euro, mentre i servizi sarebbero venduti a 2.000 euro (invece che a 4.900).
In questi casi, l’OIC 34 richiede di allocare il corrispettivo del contratto (5.000 euro) in proporzione ai prezzi di vendita dei beni/servizi qualora fossero venduti separatamente, cioè al prezzo previsto dal listino prezzi, tenendo conto degli sconti normalmente praticati, ove ciò sia possibile.
Diversamente, cioè nei casi in cui dai listini non fosse possibile identificare il prezzo corretto, è comunque necessario individuare il prezzo di mercato. Il principio contabile identifica tre possibili modalità (metodo della valutazione dei prezzi di mercato, metodo dei costi attesi più margine e metodo residuale) e precisa anche che, qualora nessuno di tali metodi consenta di determinare in modo corretto il prezzo, si debba fare riferimento al costo sostenuto.
Tornando al nostro esempio, dal 2024 l’impresa dovrà rilevare il ricavo di vendita del bene a 3.039 euro [5.000×3.100 (prezzo stand-alone del bene)/5.100 (somma prezzi stand-alone)], e non a 100 euro, pari all’importo fatturato, e i servizi a 1.961 euro [5.000×2.000 (prezzo stand-alone dei servizi)/5.100 (somma prezzi stand-alone)], i quali dovranno essere contabilizzati in base al principio di competenza economica, così come disciplinato dall’OIC 34.
Dal punto di vista contabile, la differenza fra 3.039 euro rilevati come ricavo dalla vendita del bene e 100 euro richiesti al cliente sarà contabilizzata come crediti per fatture da emettere.
Qualora l’impresa effettui un numero significativo di tali operazioni, il bilancio 2024 potrà presentare un significativo incremento dei ricavi, che passeranno da 100 euro a 3.039 euro.
La nuova disciplina, se da un lato può comportare una maggiore complessità sul piano operativo (in quanto la rilevazione contabile, nel nostro esempio, non sarà più allineata agli importi fatturati al cliente), allo stesso tempo consente di raggiungere una rappresentazione in linea con l’aspetto sostanziale dell’operazione.
L’incremento dei ricavi, naturalmente, sarà un effetto della sola prima applicazione e sarà destinato a “rientrare” nei successivi esercizi. A regime, i maggiori ricavi iscritti al momento della vendita saranno “compensati” dal minor prezzo delle prestazioni di servizi.
Infine, non si può dimenticare che siamo in attesa di conoscere come il legislatore fiscale disciplinerà gli effetti della nuova disciplina, anche se ci si aspetta che, come già avvenuto per i soggetti IAS/IFRS, la scelta sarà quella della derivazione rafforzata, con qualche eccezione.
Per approfondimenti si rimanda a “OIC 34 – Ricavi”, nella collana “I nuovi OIC”.
Fonte: Eutekne INFO
Fabrizio BAVA, Donatella BUSSO e Alain DEVALLE