Nell’ambito della definizione delle violazioni formali, di cui all’art. 1 commi da 166 a 173 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), alcuni dubbi potrebbero sorgere in merito all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina.
La definizione delle violazioni formali, si ricorda, consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.
Il perfezionamento della sanatoria avviene:
– versando un importo pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari ammontare, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024;
– rimuovendo le irregolarità o le omissioni entro il 31 marzo 2024.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con il provvedimento 30 gennaio 2023 n. 27629 e la circ. 27 gennaio 2023 n. 2.
In particolare, con il provv. 30 gennaio 2023 n. 27629, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che rientrano nella regolarizzazione le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni in relazione all’IVA, all’IRAP e alle imposte sui redditi.
Si tratta, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Sono pertanto escluse le violazioni meramente formali in quanto non sanzionabili ai sensi dell’art. 10 della L. 212/2000 e dell’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97.
Non rientrano nella sanatoria le violazioni, benché formali, relative a comporti impositivi diversi dalle imposte sui redditi, dall’IVA e dall’IRAP, come ad esempio il registro.
Con particolare riferimento alle violazioni da parte dei sostituti d’imposta, dubbi potrebbero sorgere in merito alla possibilità di sanare l’omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche.
Tale fattispecie, infatti, non viene citata nei chiarimenti di prassi forniti dall’Amministrazione finanziaria in relazione alla regolarizzazione di cui alla L. 197/2022.
Dal punto di vista soggettivo, i sostituti d’imposta rientrano nel perimetro di applicabilità della regolarizzazione delle violazioni formali, essendo anche citati dal provv. n. 27629/2023.
In linea generale, comunque, possono avvalersi della descritta regolarizzazione tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile e della natura giuridica, i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti ad adempimenti fiscalmente rilevanti.
La citata circ. n. 2/2023, però, evidenziando che la norma di cui all’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 ricalca, nel contenuto, l’analoga regolarizzazione disposta con l’art. 9 commi da 1 a 9 del DL 119/2018, da cui si differenza sotto il profilo della tempistica, specifica che sono applicabili anche alla norma attuale i chiarimenti forniti con la circ. 15 maggio 2019 n. 11, relativi alla precedente regolarizzazione, in quanto compatibili con l’attuale quadro normativo di riferimento.
Con particolare riferimento alla Certificazione Unica di cui all’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, la citata circolare 15 maggio 2019 n. 11 (§ 3) ha chiarito che l’omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d’imposta è esclusa dalla definizione delle irregolarità formali di cui all’art. 9 del DL 119/2018.
L’esclusione è giustificata dal fatto che l’omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti d’imposta ha ricadute sostanziali in capo ai contribuenti.
Si ritiene quindi che l’omesso invio delle Certificazioni Uniche non possa rientrare nella definizione delle irregolarità formali di cui alla L. 197/2022 vista, come detto, la sostanziale uguaglianza tra la norma di cui al DL 119/2018 e quella di cui alla L. 197/2022.
Si ricorda a questo proposito che, in caso di omessa trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Fonte: Eutekne INFO
Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO