Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 sul contenzioso tributario, assieme ad altri due decreti attuativi della L. 111/2023 su Statuto del contribuente e adempimento collaborativo (si veda “In Gazzetta i DLgs. su Statuto del contribuente e adempimento collaborativo” di oggi).
Per quanto riguarda il DLgs. 220/2023, oltre all’abrogazione della fase di reclamo-mediazione, che, pur avendo effetto immediato, continua a presentare criticità riguardo alla decorrenza (si veda “Decorrenze diversificate per le novità sul contenzioso tributario” del 30 dicembre 2023) si segnala che, a differenza di quanto scritto nelle bozze di decreto, la possibilità di stipulare la conciliazione giudiziale in Cassazione (con sanzioni al 60%) opera, ex art. 4 comma 2, ai giudizi instaurati in Cassazione dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 5 gennaio 2024.
Tra le novità si segnalano quelle sulla procura al difensore: a differenza di quanto compariva nelle prime bozze di decreto, esse non hanno decorrenza immediata applicandosi dai ricorsi di primo e di secondo grado notificati successivamente al 1° settembre 2024.
La procura analogica, ovvero conferita su supporto cartaceo e poi digitalizzata mediante scansione (cioè copia per immagine) dovrà contenere la dichiarazione di attestazione di conformità ex art. 22 comma 3 del DLgs. 82/2005, ad oggi non necessaria ai fini della validità della procura in quanto sufficiente la firma digitale del difensore ex art. 4 comma 3 del DM 163/2013.
Occorrerà inserire nella procura una formula che può essere: “Si attesta la conformità della copia informatica per immagine della procura alle liti all’originale cartaceo detenuto in originale e dal quale è estratta, ai sensi dell’articolo 22 comma 2 del DLgs. 82/2005”.
Se l’attestazione di conformità sarà necessaria per la procura analogica, analoga attestazione non sarà invece necessaria per la procura informatica (“nativa digitale”), la cui conformità sarebbe comunque implicitamente attestata dall’apposizione della firma digitale del difensore ex art. 4 comma 2 del DM 163/2013.
Tuttavia, a parere di chi scrive, a titolo prudenziale in considerazione dell’art. 25-bis comma 3 del DLgs. 546/92, a mente del quale “La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico”, non pare pleonastico inserire nella procura informatica l’attestazione di conformità ex art. 25-bis.
Novità di rilievo sempre in tema di procura digitale è data dal mutato comma 7, che verrebbe così modificato: “Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale”. In sostanza non occorrerà più che il difensore riporti nel contenuto della procura l’indicazione di autentica della firma digitale del soggetto rappresentato.
In verità, la firma digitale è già di per sé uno strumento che assicura la coincidenza della firma digitale al soggetto titolare: il “certificato di autenticazione” insito della firma digitale identifica in modo univoco il soggetto che effettua la sottoscrizione.
Effettivamente, quindi, la firma digitale del difensore sulla procura informatica ai fini dell’attestazione di firma del soggetto rappresentato apparirebbe un duplicato di una certificazione già operata dal soggetto che ha rilasciato il dispositivo di firma.
Tuttavia, essendo vigente l’art. 4 comma 2 del DM 163/2013, a mente del quale “La procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale”, prudenzialmente si ritiene che il difensore debba comunque continuare a firmare con la propria firma digitale la procura già sottoscritta dal soggetto rappresentato ai fini dell’art. 4 comma 2 richiamato.
Il legislatore ha poi inteso allineare l’art. 12 del DLgs. 546/92 all’art. 83 c.p.c. nella parte in cui la norma stabilisce i requisiti affinché la procura rilasciata su foglio o documento informatico separato possa essere considerata come apposta in calce all’atto cui si riferisce.
Viene stabilito (nuovo comma 7-bis) che la procura rilasciata su foglio o documento informatico separato si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce (ricorso, appello, intervento di terzo, etc.), a condizione che sia depositata contestualmente allo stesso atto.
Sicché, a parere di chi scrive, verrebbe chiarito che la procura, analogica o informatica che sia, venendo ad essere conferita sempre su atto separato, date le esigenze del processo tributario telematico, si considera sempre apposta in calce, purché essa sia depositata insieme, ossia contestualmente, all’atto cui si riferisce.
Fonte: Eutekne INFO
Rebecca AMATO e Dario AUGELLO