Entro il 31 ottobre 2024 (salvo proroghe), le snc, le sas e i soggetti ad esse equiparati possono optare (ex art. 5-bis comma 2 del DLgs. 446/97) per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio in relazione al triennio 2024-2026.
Come di consueto, l’opzione deve essere espressa nella dichiarazione IRAP 2024, barrando la casella “Opzione” all’interno del rigo IS35, con termine coincidente, appunto, con quello della trasmissione telematica del modello.

Benché alla scadenza manchino ancora diversi giorni, è opportuno muoversi per tempo, atteso che l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, quindi, i relativi calcoli di convenienza devono interessare l’intero arco temporale di riferimento.

Al riguardo, occorre tenere conto delle differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in capo alle società di capitali, da un lato, e alle società di persone commerciali, dall’altro.

Innanzitutto, sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione della base imponibile. Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali, nonché le sopravvenienze attive e passive, rilevano solo per le società di capitali, mentre sono irrilevanti per le società di persone in regime naturale.

In secondo luogo, occorre considerare il differente ammontare imponibile e deducibile dei componenti positivi e negativi rilevanti. Infatti, mentre per le società di capitali, questi ultimi sono assunti così come risultanti dal Conto economico (salve le eccezioni espressamente previste), per le società di persone (in regime naturale) i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi.

La facoltà di scelta è riservata ai soggetti in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), mentre è preclusa per quelli in contabilità semplificata.

Inoltre, come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 60/2008 (§ 4) e dalla circ. Assonime n. 26/2008, per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria.

Sempre in sede di dichiarazione IRAP, è possibile revocare l’opzione in precedenza esercitata, barrando la casella “Revoca” posta nel medesimo rigo IS35 (nel modello IRAP 2024, è possibile revocare l’opzione esercitata con riferimento al triennio 2021-2023).
La revoca è valida per almeno un triennio, al termine del quale si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo nuova opzione per la determinazione del valore della produzione netta in base al bilancio.

Vi sono peraltro soggetti che non possono comunicare l’opzione con la dichiarazione IRAP, in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla (si pensi a chi si trova nel primo anno di attività o è interessato da operazioni straordinarie).
In questo caso, occorre utilizzare il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 161213/2015. Il modello deve essere presentato in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Così, se una snc in contabilità ordinaria si è costituita il 1° giugno 2024, può optare per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio già a partire dal triennio 2024-2026 (con il primo periodo “infrannuale” che va dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024), inviando il modello in esame entro il 31 ottobre 2024.
In tale ipotesi, infatti, nessuna dichiarazione IRAP è presentata nell’anno dal quale l’opzione decorre (2024), atteso che il primo modello IRAP, relativo al periodo “infrannuale” 2024, sarà presentato entro il 31 ottobre 2025.

In caso di costituzione successiva al 31 ottobre 2024 (ad esempio, il 15 novembre 2024), è possibile esprimere l’opzione per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio con riferimento al triennio 2024-2026 (in questo caso, il primo periodo d’imposta va dal 15 novembre 2024 al 31 dicembre 2024), inviando il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 161213/2015 entro il 31 ottobre 2025 (primo termine utile, successivo alla costituzione, per la presentazione della dichiarazione IRAP).

In tale ipotesi, posto che si è scelto di determinare l’IRAP in base al bilancio già a partire dal triennio 2024-2026, l’opzione non è comunque esercitabile tramite la dichiarazione IRAP 2025.

Infatti, l’opzione esercitata in sede di dichiarazione annuale, e non tramite l’apposito modello, implicherebbe che:
– per il periodo d’imposta infrannuale 2024, la determinazione della base imponibile IRAP avvenga comunque secondo il regime naturale;
– l’IRAP sia calcolata in base al bilancio solo dal 2025 (e non dal 2024) fino al 2027 compreso.

FONTE: Eutekne Info

Luca FORNERO

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