L’opzione per il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale si esercita mediante versamento dell’imposta con il modello F24. Inoltre, per i soggetti “trasparenti” il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è effettuato dai singoli soci o associati. Queste sono alcune delle indicazioni che emergono dal provvedimento n. 403886/2024, pubblicato ieri, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare l’opzione per la misura di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024.

Nel provvedimento si specifica l’ambito soggettivo del regime del ravvedimento, riservato ai soggetti che hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 al CPB. In particolare, sono coinvolti coloro che nei periodi d’imposta 2018-2022:
– hanno applicato gli “ISA”;
– oppure hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione del COVID;
– oppure hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività ai fini ISA.
Il provvedimento sembrerebbe confermare che anche i soggetti che nel 2023 erano in regime forfetario e hanno aderito al CPB per il 2024 nel modello REDDITI PF 2024 potrebbero utilizzare il regime del ravvedimento per sanare le annualità pregresse in relazione alle quali applicavano il regime ordinario ai fini IRPEF ed erano assoggettati a ISA, oppure avevano dichiarato una delle sopra indicate cause di esclusione dagli ISA.

L’Allegato 1 al provvedimento definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate al 9 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024) da considerare per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva. Si tratta dei medesimi righi individuati dall’Agenzia delle Entrate all’interno della guida esplicativa alla scheda di sintesi esemplificativa, disponibile nel Cassetto fiscale dei singoli contribuenti; come si evince dal provvedimento, i prospetti in cui sono state indicate le imposte dovute non sono vincolanti, ma costituiscono elementi informativi di ausilio volti ad agevolare il soggetto che intende adottare il regime del ravvedimento.

I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare il regime del ravvedimento solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Poiché il comma 8 dell’art. 2-quater stabilisce che il perfezionamento del “ravvedimento” avviene con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del regime, l’opzione sia esercitata, per ogni periodo tra il 2018 e il 2022, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione, indicando il numero complessivo delle rate.

Per le società e le associazioni di cui all’art. 5, oppure per le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:
– dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;
– delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
In sostanza, l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione degli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

In caso di pagamento rateale, l’opzione per ciascuna annualità si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate; per tale ragione, nel modello F24 è indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

L’opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31 marzo 2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Fonte: Eutekne INFO

Paola RIVETTI

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