Con il provvedimento n. 132123, emanato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative dell’art. 9 comma 4 del DL 176/2022, recante la disciplina della c.d. “diluizione” delle quote annuali costanti dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, sulle spese detraibili ai fini del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, del bonus eliminazione barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 e del sismabonus di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (per il “bonus barriere 75%“ e il sismabonus questa possibilità è stata prevista dall’art. 2 comma 3-quinquies del DL 11/2023, conv. L. 38/2023, che ha modificato il predetto art. 9).
I citati crediti d’imposta sono infatti utilizzabili in compensazione sul modello F24, da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o del cessionario che li ha acquisiti (direttamente dal beneficiario, oppure dal fornitore, o da un precedente cessionario), per quote annuali costanti che riflettono identicamente le rate annuali di utilizzo in dichiarazione dei redditi delle detrazioni da cui i crediti d’imposta promanano.
In via ordinaria, ciò comporta che i crediti d’imposta siano utilizzabili da fornitori e cessionari in compensazione sul modello F24:
– in quattro quote annuali costanti, nel caso dei crediti d’imposta superbonus sorti a fronte di spese detraibili sostenute a decorrere dal 2022;
– in cinque quote annuali costanti, nel caso dei crediti d’imposta sismabonus e di quelli derivanti dal bonus eliminazione barriere 75%, nonché nel caso dei crediti d’imposta superbonus sorti a fronte di spese detraibili sostenute sino alla fine del 2021.
L’art. 9 del DL 176/2022 consente di “diluire” in dieci quote costanti l’utilizzo dei predetti crediti d’imposta, ivi compresi quelli che sono stati oggetto di cessioni del credito successive alla prima opzione, purché “derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati”, “previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.
Il provvedimento 18 aprile 2023 n. 132123 stabilisce che la “diluizione” può essere effettuata per la quota residua non ancora utilizzata delle rate dei crediti dal 2023 in avanti, ma, limitatamente ai crediti derivanti da spese agevolate con il superbonus, con comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, anche per la quota residua non ancora utilizzata della rata 2022.
A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione potrà essere inviata, sempre attraverso il medesimo servizio web, anche avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti (in tale eventualità, il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata).
La scelta è irrevocabile
L’opzione per la “diluizione”, una volta comunicata all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, tramite il servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 2 maggio 2023, è irrevocabile (oltre che immediatamente efficace e senza possibilità di rettifica o annullamento) e non consente cessioni a terzi delle rate “diluite” (le quali rimangono pertanto fruibili, dal fornitore o cessionario che ha optato per la “diluizione”, esclusivamente in compensazione sul modello F24 secondo il nuovo orizzonte temporale decennale).
Fonte: Eutekne INFO
Enrico ZANETTI e Arianna ZENI