In relazione alle assemblee che dovrebbero tenersi fra maggio e luglio per l’approvazione dei bilanci e, in alcuni casi, per il rinnovo delle cariche sociali, sorge il problema del ruolo del Collegio sindacale quando l’assemblea non venga convocata dagli amministratori nei tempi dovuti. Tale omissione può essere determinata da situazioni soggettive degli amministratori (soprattutto quando unico) non sostituiti (es. decesso, latitanza, grave malattia, ecc.) o legata ad altre circostanze contingenti (es. gravi perdite determinate da una repentina svalutazione delle rimanenze e attesa che il mercato torni su valutazioni più congrue) o, semplicemente, provocata da gravi dissesti e disordini societari (situazione di crisi con dimissioni degli amministratori e confusione su ruoli e funzioni).
La mancata predisposizione del progetto di bilancio, ovviamente, rappresenta anche un rilevante problema ai fini della convocazione dell’assemblea per provvedere all’approvazione di un documento di fatto inesistente; mancata convocazione che, peraltro, l’art. 2631 c.c. sanziona in via amministrativa. Nel comma 1 dell’articolo in commento si dispone, infatti: “Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 6.197,00 euro”. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da 30 giorni dalla scadenza in cui l’assemblea doveva essere convocata. Il potere di irrogare la sanzione è proprio delle Camere di commercio.
A riguardo, appare lecito chiedersi se, qualora gli amministratori non provvedessero alla redazione e all’approvazione del progetto di bilancio e quindi alla convocazione dell’assemblea, i sindaci debbano intervenire in via sostitutiva e su cosa possa deliberare l’assemblea a tal fine convocata. In proposito, si è dell’avviso che anche nella circostanza di mancata predisposizione del bilancio, e in assenza della convocazione da parte degli amministratori, l’assemblea debba essere convocata da parte dei sindaci (ex art. 2406 comma 1 c.c.), con all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio. Detta convocazione consentirà all’organo di controllo da un lato di evitare le sanzioni amministrative di cui all’art. 2631 c.c., dall’altro di evidenziare ai soci la grave omissione e le relative responsabilità dell’organo di gestione.
Ovvio che, qualora il progetto di bilancio non sia stato redatto dagli amministratori durante detta assise, nulla potrà essere deliberato in merito all’approvazione del bilancio, mancando l’oggetto stesso della delibera. L’assemblea, quindi, in tali circostanze non potrà che evidenziare l’omissione ed eventualmente procrastinare la decisione, mentre gli amministratori inadempienti saranno tenuti a esporre ai soci i motivi della mancata redazione del progetto di bilancio. In occasione dell’assemblea sarà opportuno che i sindaci richiedano agli amministratori di redigere entro un breve termine il progetto di bilancio con conseguente riconvocazione dell’assemblea chiamata ad approvarlo, minacciando, nel caso in cui non si rispetti tale termine, di richiedere il controllo giudiziale della società. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la mancata redazione o il tardivo deposito di uno o più bilanci di esercizio costituisce ipotesi di grave irregolarità tale da legittimare il controllo giudiziario della società (ex art. 2409 c.c.; infra multis Trib. Novara 21 maggio 2012, Trib. Tivoli 29 marzo 2012 e Trib. Salerno 22 febbraio 2011). Il controllo giudiziario, ad avviso di chi scrive, andrà richiesto se i tempi del differimento appaiono del tutto irragionevoli o quando vi è la concreta percezione che il progetto di bilancio non verrà redatto.
Un’ulteriore situazione che, di norma, può cumularsi con quella della mancata convocazione ai fini dell’approvazione del bilancio, è quella del rinnovo delle cariche sociali a cui l’assemblea non convocata non potrà provvedere.
In questo caso, l’art. 2385 comma 2 c.c., per gli amministratori, e l’art. 2400 comma 1 c.c., per i sindaci, dispongono, alla scadenza naturale del termine, la prorogatio dell’organo fino alla sostituzione. È evidente, tuttavia, che tale prorogatio non possa durare un tempo troppo lungo, per cui, qualora gli amministratori non provvedano alla convocazione dell’assemblea per la sostituzione degli organi sociali, dovrà intervenire il Collegio sindacale ai sensi dell’art. 2406 comma 1 c.c. Ciò dovrà avvenire in un tempo ragionevole rispetto alla scadenza naturale (presumibilmente 1-2-3 mesi), e non si può certamente attendere la chiusura del bilancio successivo per consentire all’amministratore di chiudere quest’ultimo.
In tal senso si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Milano del 17 gennaio 2025, che ha ritenuto doveroso l’intervento del Collegio sindacale quando la richiesta di convocazione pervenga da un socio. Chi scrive è dell’idea che i sindaci debbano, in questi casi, intervenire motu proprio, cioè anche senza alcuna richiesta del socio, poiché il rispetto della scadenza del termine significa adempiere un obbligo di legge, obiettivo primario a cui i sindaci sono preposti. Ciò senza considerare che la mancata convocazione dell’assise potrebbe ingenerare una grave limitazione al diritto del socio di nominare un nuovo organo di amministrazione e di controllo e anche una indebita permanenza non solo dell’organo amministrativo, ma altresì dell’organo di controllo, che deve considerarsi ammissibile solo in via del tutto eccezionale e straordinaria, limitatamente ai casi in cui l’assemblea è impossibilitata a funzionare. Anche in questa situazione, tuttavia, saremmo in una specifica causa di scioglimento della società di cui i sindaci dovrebbero notiziare il Tribunale (art. 2485 comma 2 c.c.).
FONTE: Eutekne Info
Luciano DE ANGELIS