Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293/2023 è stata pubblicata la L. 15 dicembre 2023 n. 191, di conversione del DL 145/2023 collegato alla legge di bilancio (c.d. decreto “Anticipi”). Diverse le novità apportate dalla conversione.
Il neo introdotto art. 4-bis ha rimesso in termini i contribuenti aderenti alla rottamazione-quater (art. 1 commi 231 e seguenti della L. 197/2022) con riferimento ai versamenti in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, i quali si considerano tempestivi ove effettuati entro oggi, 18 dicembre 2023. La modifica consente di considerare tempestivi, purché effettuati entro tale data, sia il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione (previsto, ex lege, entro il 31 ottobre 2023), sia il versamento della seconda rata, in scadenza il 30 novembre 2023.
L’art. 5 è stato oggetto di modifiche in sede di conversione, prevedendo sia lo slittamento del termine di presentazione della domanda per il riversamento “spontaneo” del credito ricerca e sviluppo dal 30 giugno 2024 al 30 luglio 2024, sia la facoltà di revocare domande di riversamento già presentate purché non siano ancora state pagate le somme dovute.
Intervenendo sull’art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR è stata modificata, già per il 2023, la modalità di calcolo del fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti. Sulla base della nuova disposizione, in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (non più quindi al TUR al 31 dicembre di ciascun anno), e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (art. 3 commi 3-bis e 3-ter del DL 145/2023; si veda “Per i prestiti ai dipendenti fringe benefit distinto con tasso fisso o variabile” del 5 dicembre).
Da segnalare, inoltre, una novità che riguarda le imprese dell’industria fonografica che beneficiano del tax credit musica di cui all’art. 7 del DL 91/2013. L’art. 13-bis prevede, infatti, l’innalzamento del limite massimo del credito d’imposta, che passa da 1,2 a 2 milioni di euro nei tre anni d’imposta.
L’art. 4-quinquies commi 1 e 2 ha poi eliminato l’obbligo per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) e di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tali obblighi erano stati introdotti dall’art. 2 del DL 73/2022.
Sono poi confermate le norme sul CIN, il codice identificativo nazionale che dovrà essere assegnato a ogni unità immobiliare abitativa destinata a locazione turistica o a locazione breve, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere. Le nuove norme, però, non si limitano a disciplinare il CIN, ma introducono nuovi obblighi anche con riferimento alla sicurezza degli impianti nei locali in questione, differenziati a seconda della natura imprenditoriale o meno del locatore. Ad esempio, viene richiesto che, “in ogni caso” tutte le unità debbano essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili.
Proroga anche per lo smart working
In sede di conversione in legge del decreto sono state introdotte anche due novità riguardanti la fattura elettronica e i corrispettivi telematici.
È stata definita la possibilità di accesso al servizio di consultazione delle e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, senza la necessità che questi manifestino una esplicita richiesta in tal senso (art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023). Il decreto stabilisce, inoltre, l’abrogazione dell’obbligo (che avrebbe dovuto decorrere dal prossimo 1° gennaio 2024) di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. L’invio resta comunque facoltativo (art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023).
Infine, sempre in ambito IVA, il nuovo art. 4-quater del decreto ha esteso l’applicabilità del regime di esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica e il nuovo art. 4-ter ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 10% per gli integratori alimentari di cui al DLgs. 169/2004, a prescindere da come siano presentati e commercializzati.
Riguardo alle novità in materia di lavoro, si segnala la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, del diritto al lavoro agile previsto dall’art. 90 commi 1 e 2 del DL 34/2020 per i lavoratori genitori con figli “under 14” e i soggetti maggiormente esposti al rischio (si veda “Smartworking per i lavoratori con figli under 14 anche per il 2024” di oggi).
Fonte: Eutekne INFO
Alice BOANO