La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 di ieri, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del DLgs. 220/2023 nella parte in cui prevede che il nuovo regime delle prove in appello decorra dai ricorsi in appello notificati dal 5 gennaio 2024, avendo quindi un effetto sui processi pendenti a danno della difesa delle parti.

Il DLgs. 220/2023, decreto delegato attuativo della c.d. riforma fiscale, ha riformato in modo consistente il regime probatorio del grado di appello.
L’art. 58 del DLgs. 546/92, così come modificato dal DLgs. 220/2023, stabilisce ora che:
– non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile (comma 1);
– possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati (comma 2);
– non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’art. 14 comma 6-bis dello stesso DLgs. (comma 3).

Relativamente alla decorrenza, per effetto dell’art. 4 comma 2 del DLgs. 220/2023, la novità si applica “ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto”, quindi dal 5 gennaio 2024.

Nel sistema precedente, l’art. 58 faceva in ogni caso salva la facoltà per le parti di produrre nuovi documenti, a prescindere dal fatto che essi fossero stati prodotti, tempestivamente o meno, in primo grado, e dal motivo della mancata produzione (per tutte, Cass. 7 marzo 2023 n. 6772 e 8 aprile 2016 n. 6888).
Questo sistema era altresì stato ritenuto conforme alla Costituzione (Corte Cost. 14 luglio 2017 n. 199).

Si tratta, come intuibile, di un aspetto molto critico, che lede la difesa delle parti.
Appare evidente come la parte possa aver fatto, in passato, affidamento sulla possibilità di depositare ulteriori documenti in appello. Facoltà che, solo a posteriori, è stata preclusa dal legislatore.

Prima del DLgs. 220/2023 in appello ogni documento si poteva produrre

Ecco la ragione per cui, ieri, è stato dichiarato illegittimo l’art. 4 comma 2 del DLgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le novità “si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.

Per la Corte Costituzionale:
– “nei casi in cui, al momento dell’entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori – e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado”;
– “In questo modo, lo ius superveniens, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso” (punto 9.2 della sentenza).

La sentenza, per sua natura ontologica, ha effetto nei rapporti pendenti quindi se, in riferimento a un ricorso in appello notificato dal 5 gennaio 2024 sono stati depositati documenti, questi dovranno essere esaminati senza problemi.
Ove fosse già stata depositata la sentenza, la Corte di Cassazione, in ragione della sentenza di ieri, potrebbe cassare la sentenza con rinvio al secondo grado in modo che si tenga conto del documento non esaminato.

FONTE: Eutekne Info

Alfio CISSELLO

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