Il Ddl. di bilancio 2023, nel testo presentato alla Camera, prevede l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (quota IVS) di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nella misura del 2%.
Se però la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non è superiore all’importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale, arrivando al 3%.
Considerato il richiamo alla legge di bilancio 2022, in particolare agli stessi criteri e alle stesse modalità di cui al citato art. 1 comma 121 di tale legge, sembra utile ricordare il disposto di tale norma, che prevedeva, in via eccezionale, per il 2022 – quindi per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – il riconoscimento, per i rapporti di lavoro dipendente (esclusi i rapporti di lavoro domestico), di un esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore dello 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non fosse eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Il DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”), all’art. 20, ha successivamente aumentato lo sgravio di 1,2 punti percentuali, portandolo al 2% per gli ultimi 6 mesi del 2022, quindi in relazione al periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati in tali periodi. L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, è riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022, come precisato dall’INPS con il messaggio n. 4009/2022.
La
nuova manovra dà continuità a tale indirizzo, non solo confermando
l’esonero in questione nella misura del 2% in relazione al 2023 in caso
di retribuzione non eccedente i 2.692 euro, ma portandolo al 3% nel caso
in cui il lavoratore percepisca una retribuzione pari o inferiore a
1.538 euro mensili.
Pertanto, per fare un esempio pratico,
considerato che sulla generalità dei lavoratori dipendenti (fatta
eccezione per alcune categorie) grava una quota IVS pari al 9,19%, l’aliquota applicabile per il solo anno 2023 risulterebbe essere pari:
– al 7,19%
in caso di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13
mensilità, superiore a 1.538 euro ma non eccedente l’importo mensile di
2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo
di tredicesima;
– al 6,19%
in caso di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13
mensilità, pari o inferiore a 1.538 euro, importo maggiorato, anche in
questo caso, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di
tredicesima.
Data l’eccezionalità della disposizione, lo sconto non incide sulla misura delle pensioni, rimanendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Infine, considerato il richiamo ai criteri previsti dall’art. 1 comma 121 della L. 234/2021, in attesa di ulteriori chiarimenti dall’INPS, devono considerarsi valevoli le indicazioni già fornite con la circolare n. 43/2022. In particolare, devono considerarsi beneficiari dello sconto tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, inclusi i rapporti di apprendistato ma esclusi, come anticipato, i lavoratori domestici. Inoltre, quanto alle condizioni di spettanza, l’Istituto, con la citata circolare, aveva precisato che l’esonero in questione non costituisce un incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, né il diritto alla fruizione dell’agevolazione risulta subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro.
Fonte: Eutekne INFO
Giada GIANOLA