Nella seduta di ieri, 14 dicembre, la Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del DL 18 ottobre 2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”).
L’art. 4 del DL, nel testo risultante in seguito alla conversione, conferma il rinvio al 16 gennaio 2024 del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi (indicati nel modello REDDITI PF 2023) non superiori a 170.000 euro.
La disposizione non ha subito modifiche sostanziali nell’iter parlamentare, fatto salvo il recepimento normativo del chiarimento reso dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2023 (§ 2), secondo cui, per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.
Così, resta confermato che la misura è applicabile al solo periodo d’imposta 2023.
Ugualmente immutato rimane l’ambito soggettivo: infatti, il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro (indicati nel modello REDDITI PF 2023). Deve trattarsi, in pratica, di contribuenti che, nel 2022, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Dal beneficio sono quindi esclusi:
– le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
– le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2023, § 1.2);
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Sotto il profilo oggettivo, l’art. 4 del DL 145/2023 richiama l’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.
In assenza di contrarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, rientrano quindi nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:
– l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
– l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
– la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
– l’IVIE;
– l’IVAFE;
– l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
– la c.d. “tassa etica”.
Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI.
In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, occorre fare riferimento:
– ai ricavi, per gli imprenditori;
– ai compensi, per i lavoratori autonomi.
Quanto al primo punto, la circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2023 (§ 2) ha chiarito che rilevano i ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Tale circostanza comporta che occorre fare riferimento a tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR (es. cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell’attività d’impresa, contributi in conto esercizio, ecc.).
Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate. Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.
Come anticipato, per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività ad esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.
Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto sia delle operazioni certificate tramite fattura, sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Rimangono, infine, confermate sia l’esclusione dalla proroga dei contributi previdenziali e dei premi INAIL, sia la facoltà di versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
Fonte: Eutekne INFO
Luca FORNERO