Una delle principali novità introdotte dall’art. 44 della L. 182/2025 è rappresentata dal fatto che il legittimario non può più ottenere i beni donati dal de cuius chiedendone la restituzione ai terzi acquirenti del donatario, ma può:
– chiedere la restituzione dell’immobile al donatario;
– se l’immobile è stato alienato, ricevere dal donatario una compensazione in denaro (purché il patrimonio sia capiente).
Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

Questa significativa modifica della disciplina previgente, insieme alle altre relative alla riforma dell’azione di restituzione, è stata esaminata dallo Studio del Consiglio nazionale del notariato n. 6-2026/C che si sofferma, tra l’altro, sul regime transitorio del nuovo art. 563 c.c., previsto al comma 2 dell’art. 44.

La norma stabilisce che le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025, quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data; questo significa che le successioni aperte fino alle ore 24:00 del 17 dicembre 2025 restano, in linea di principio, disciplinate dal sistema previgente, mentre a quelle aperte dalle ore 00:00 del 18 dicembre 2025 in avanti si applica integralmente la nuova normativa.

I notai mettono in evidenza, preliminarmente, la scelta del legislatore di riferire l’ambito temporale di applicazione non alla data della donazione, ma a quella di apertura della successione, con la conseguenza che opererà la nuova disciplina anche per donazioni molto risalenti nel tempo, se il donante è deceduto dopo il 18 dicembre.
Ne deriva, tra l’altro, che, se il donante è ancora in vita al 18 dicembre 2025, non è più possibile ricevere atti di opposizione alla donazione, previsti dal riformato art. 563 comma 4 c.c., posto che si applica il nuovo art. 563 c.c. che non contempla più tale istituto.

Viene, poi, illustrato nel dettaglio il regime transitorio. Infatti, per le successioni aperte in data anteriore al 18 dicembre 2025, la sopravvivenza della disciplina previgente opera solo a precise condizioni, vale a dire se, entro il 18 giugno 2026, siano stati notificati e trascritti:
– la domanda di riduzione (con eventuale domanda di restituzione);
– oppure un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, idoneo a conservare gli effetti della tutela secondo il sistema anteriore.

In questo modo, il legislatore riconosce a favore dei legittimari, per le successioni già aperte al 18 dicembre 2025, un periodo di tempo per esercitare e rendere opponibili le loro pretese, evitando che il mutamento normativo li trovi privi di strumenti di tutela, ma, contemporaneamente, riducendo in modo rilevante i tempi per la definizione delle vicende relative agli immobili donati.

Il documento precisa, inoltre, che gli adempimenti che devono essere posti in essere nel termine di sei mesi sono esclusivamente la proposizione e la trascrizione dell’azione o dell’opposizione, mentre non occorre che sia anche definito il relativo giudizio.

L’iter processuale, quindi, potrà proseguire ed eventualmente concludersi anche oltre il 18 giugno 2026, continuando a trovare applicazione, a quella specifica vicenda, la disciplina anteriore alla L. 182/2025.
Questa interpretazione risulta coerente sia con il dato letterale della disposizione, sia con la ratio di tutela dell’affidamento del legittimario che si sia prontamente adoperato per attivare gli strumenti offerti dalla normativa vigente al momento dell’apertura della successione.

Decorso il termine del 18 giugno 2026 senza che il legittimario abbia notificato e trascritto la domanda di riduzione o dell’atto di opposizione, non potrà più trovare applicazione il regime previgente, neppure con riferimento alle successioni aperte anteriormente al 18 dicembre 2025. Da quel momento, quindi, opera in modo pieno la nuova disciplina sull’azione di riduzione, con il superamento della tradizionale azione di restituzione e il rafforzamento della tutela dei terzi acquirenti a titolo oneroso di immobili donati.

FONTE: Eutekne

Cecilia Pasquale

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