Il regolamento Ue 2024/1624, relativo alla prevenzione del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea lo scorso 19 giugno e costituito da 175 “considerando”, 90 articoli e 6 allegati, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma con cogenza della quasi totalità degli articoli che avverrà a partire dal 10 luglio 2027.
Nel testo regolamentare ben 18 articoli e 31 “considerando” sono dedicati alla individuazione e alla gestione dei dati del titolare effettivo, definito come la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine. Le nuove disposizioni presentano rilevanti novità rispetto alle discipline della IV e V direttiva antiriciclaggio recepite nell’attuale versione del DLgs. 231/2007, delle quali evidenziamo di seguito i tratti salienti.
In primo luogo, a livello operativo va rilevato che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 22 del regolamento, i soggetti obbligati dovranno acquisire il numero del documento di identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi). Nella pratica, anche allo scopo di evitare sempre possibili errori di trascrizione, i soggetti obbligati finiranno con l’acquisire la copia del (o dei) documento identificativo del/dei titolare effettivo/titolari effettivi.
In secondo luogo, mentre attualmente il DLgs. 231/2007, all’art. 20 comma 1 lett. a), ritiene indicativo di titolarità effettiva la detenzione da parte di una persona fisica di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, secondo l’art. 52 del regolamento la partecipazione risulterà rilevante, ai fini in commento, con la detenzione del solo 25% delle azioni o delle quote societarie.
Gli Stati membri potranno, inoltre identificare categorie di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dei settori in cui operano. In questi casi essi saranno tenuti a informare la Commissione che, entro due anni dalla entrata in vigore del regolamento, cioè entro il 10 luglio 2029, potrà abbassare la soglia rilevante, ai fini dell’individuazione della titolarità effettiva, anche al di sotto del 15%.
Ancora più rilevante appare poi il fatto che ai fini della titolarità effettiva conterà non solo la proprietà delle azioni o partecipazioni, ma altresì la possibilità di esprimere il diritto di voto. Diritto, si noti, che sarà posto allo stesso livello gerarchico del possesso della partecipazione e non, come attualmente previsto dall’art. 20 del DLgs. 231/2007, in modo subordinato alla detenzione patrimoniale della quota.
Inoltre, per partecipazione nella società si intenderà non solo la proprietà diretta o indiretta (cioè detenuta attraverso altra società) di almeno il 25% delle azioni o dei diritti di voto, ma si ricomprenderanno anche i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione.
Da ciò deriva che, sulla base delle nuove regole, bisognerà tener conto anche delle azioni privilegiate nell’ambito delle spa in merito alla distribuzione degli utili e al residuo patrimoniale, in quanto quote di utili o di diritti al patrimonio post liquidazione pari o superiori al 25% determineranno ulteriori situazioni di titolarità effettiva. Quanto detto per le spa varrà anche per le srl che attribuiscano ai soci particolari diritti ai sensi dell’art. 2468 comma 3 c.c., e per le srl PMI (ex art. 26 comma 2 del DL 179/2012), che abbiano emesso specifiche categorie di quote privilegiate nella percezione degli utili o nel capitale post liquidazione.
Il metodo della proprietà (diretta o indiretta) e quello del controllo, declinato sulla base di poter imporre alla società direttamente o indirettamente una influenza significativa, non esauriscono i procedimenti attraverso i quali risulta individuabile la titolarità effettiva della società, poiché secondo l’art. 51 il controllo diretto o indiretto di una società o di altro soggetto giuridico può avvenire non solo attraverso una partecipazione, ma anche attraverso “altri mezzi”, il cui significato è esemplificato nell’art. 53.
Da segnalare, da ultimo, che l’art. 52 individua le situazioni di proprietà indiretta nelle catene partecipative moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene. In pratica, in merito alle catene partecipative, ai fini della individuazione del titolare effettivo, viene accolta dal legislatore europeo la teoria del moltiplicatore.
Per un approfondimento di questi temi si rimanda a “Regolamento europeo AML. Nuove regole sulla titolarità effettiva di società e trust”, nel n. 10/2024 della rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione” di prossima pubblicazione.
FONTE: Eutekne Info
Luciano DE ANGELIS