La bozza del Ddl. di bilancio 2022 prevede un ammortamento in 50 anni per i valori delle attività immateriali iscritti con le rivalutazioni del 2020
Con l’art. 160 del Ddl. di bilancio 2022 dovrebbe arrivare la temuta stretta sulla rivalutazione dei beni immateriali effettuata nei bilanci 2020, dovuta alla sottostima degli effetti sul gettito delle misure agevolative.
La norma prevede, infatti, che in alcuni casi, successivamente dettagliati, le quote di ammortamento dei maggiori valori iscritti siano deducibili per un cinquantesimo per ogni periodo d’imposta, con un allungamento del periodo di ammortamento fiscale che, a memoria, non si ricorda per alcuna disposizione. Le imprese interessate possono, però, ripristinare l’ammortamento per diciottesimi pagando l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR (a scaglioni 12% – 14% – 16%), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione, in due rate di pari importo da pagarsi nel 2022 e nel 2023 (di fatto, con un “affrancamento dell’affrancamento”).
A livello di prima sommaria analisi occorre cercare di individuare quali siano le operazioni “colpite” e quali, soprattutto, i beni interessati.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la norma proposta individua le operazioni menzionate dall’art. 110 commi 4, 8 e 8-bis del DL 104/2020, e quindi rispettivamente la rivalutazione dei beni dei soggetti non IFRS, il riallineamento per i soggetti IFRS e il riallineamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (mentre non è espressamente contemplato il riallineamento “ordinario”, previsto con rimando all’art. 14 della L. 342/2000 dall’art. 110 comma 7 del DL 104/2020).
Con riferimento ai beni interessati dalla nuova stretta, si citano le “attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o valore”, e quindi marchi (art. 103 comma 1 ultimo periodo del TUIR) e avviamento (art. 103 comma 3 del TUIR), ma non invece diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, brevetti, know-how, software ecc.
In realtà, un dubbio esiste anche per i marchi, in quanto non si comprende se essi rientrino tra le “attività immateriali” di cui sopra o tra i “beni immateriali” propriamente detti; il tema potrebbe porsi poiché, ad esempio, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2017 (ultimo intervento organico sulla rivalutazione), i marchi sono stati classificati tra i beni immateriali, dotati di tutela giuridica, mentre ad esempio con la circ. n. 28/2009 le altre attività immateriali sono state individuate nelle “spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108 del TUIR (ad es. le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio” (va in ogni caso osservato che la norma proposta dal Ddl. di bilancio 2022 menziona le “attività immateriali”, e non le “altre attività immateriali”, nozione maggiormente ristretta).
La situazione dei marchi dovrà quindi essere chiarita, sia per la rivalutazione (se essi, infatti, non rientrano tra le “attività immateriali” di cui trattasi, non sarebbe prevista la deduzione per cinquantesimi), sia per il riallineamento dei valori (il riallineamento dei marchi è, infatti, disciplinato dall’art. 110 comma 7 del DL 104/2020, e non dall’art. 110 comma 8-bis).
La norma contenuta nella bozza del Ddl. di bilancio 2022 prevede, poi, che le imprese che abbiano effettuato il versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione o per il riallineamento possono revocarne gli effetti, con modalità che verranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con diritto al rimborso o alla compensazione delle suddette imposte.
Si tratta di un aspetto delicato, in quanto la norma menziona la revoca della disciplina fiscale, lasciando così intendere (e questa dovrebbe essere effettivamente la scelta del legislatore) che la rivalutazione civilistica di tali attività sia pienamente valida. Se così è, però, rimane un problema significativo per i bilanci di esercizio: per ogni milione di rivalutazione dell’attivo, infatti, la rivalutazione con effetto fiscale determina la costituzione di una riserva in sospensione d’imposta per 970.000 euro, mentre con la rivalutazione solo civilistica la riserva (non in sospensione) ammonta a 721.000 euro, dovendosi costituire un fondo imposte differite del 27,9%. Degradare la rivalutazione fiscale a rivalutazione civilistica significherebbe, quindi, decurtare il patrimonio netto di circa il 25% del maggiore valore iscritto, con l’ulteriore problema delle società che abbiano già, ad esempio, utilizzato il saldo di rivalutazione a copertura delle perdite.
Il problema non sembra, però, porsi per quanto riguarda l’avviamento, con riferimento al quale non viene rilevata l’imposizione differita.
Va da ultimo considerata la situazione delle imprese che, oltre alla rivalutazione, hanno proceduto all’affrancamento del saldo attivo. Pur se i presupposti sono diversi, si potrebbe argomentare che, avendo la somma delle imposte sostitutive per la rivalutazione e per l’affrancamento del saldo attivo un’entità non dissimile da quella prevista dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR, il ripristino dell’ammortamento per diciottesimi potrebbe spettare, senza oneri, anche alle imprese che così hanno operato.
Fonte: Eutekne info
Gianluca ODETTO