Il disegno di legge di bilancio 2024, stando alle bozze circolate, contiene una norma che facilita i pignoramenti presso terzi dell’Agente della riscossione dei conti correnti a disposizione del contribuente, mettendolo nelle condizioni di conoscerne la capienza in via preventiva.
Insomma, i pignoramenti presso terzi delle somme giacenti nel conto corrente saranno più facili.
Non è, tuttavia, come sembra emergere da alcuni articoli comparsi sulla stampa non specializzata: non ci saranno pignoramenti automatici e continuerà ad essere osservata la procedura dell’art. 72-bis del DPR 602/73.

Per effetto dell’art. 72-bis, la citazione in giudizio del terzo (presente nella procedura prevista dal codice di procedura civile) è sostituita con l’ordine al terzo di pagare direttamente nelle mani dell’Agente della riscossione senza un coinvolgimento del giudice dell’esecuzione.
L’atto di pignoramento, nella prassi, viene notificato previamente al terzo (banca ad esempio) e al debitore pignorato (contribuente).
Se ci sono opposizioni allora il tutto potrà essere discusso dinanzi al giudice dell’esecuzione.

L’Agente della riscossione, in base alla disciplina attuale che, nei fatti, non viene mutata ma semmai rafforzata, accede ai dati presenti in Anagrafe tributaria, quindi può agevolmente sapere che conti ha in essere il contribuente e presso quale istituto di credito (art. 35 comma 25 del DL 223/2006).
Grazie al nuovo art. 75-ter comma 1 del DPR 602/73, esso potrà accedere “mediante collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui predetti conti correnti”.
Detto diversamente saprà quanti soldi ci sono su uno specifico conto corrente, potendo così pignorare quello più capiente o, in via speculare, non pignorare nulla se gli importi sono irrisori.

Il comma 2, invece, è così formulato: “Se l’accesso di cui al comma 1 ha consentito di individuare crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, fermo quanto disposto dall’articolo 72-quater, l’agente della riscossione redige e notifica telematicamente al terzo, senza indugio, l’ordine di pagamento di cui all’articolo 72-bis, con le specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La notifica dell’ordine di pagamento è effettuata, a pena di nullità, anche al debitore, con le modalità stabilite dall’articolo 26, non oltre trenta giorni dalla notifica al terzo”.

Si prevede, infine, che “Per esigenze di massima tutela del debitore, se l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente a mille euro, non si applicano le disposizioni del comma 2”.
Pare, di conseguenza, che per i debiti complessivamente sino a 1.000 euro il pignoramento dei conti correnti con la procedura dell’art. 72-bis del DPR 602/73 non sia ammesso.

Come emerge dalla norma, ci sono tutele a favore del debitore non a caso l’ordine di pagamento viene notificato sia al terzo pignorato (istituto di credito) sia al debitore esecutato (contribuente).
Dovrebbe rimanere fermo l’art. 72-ter comma 2-bis del DPR 602/72: “Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 [ndr, salari e stipendi] sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.

Rimane la tutela di fronte al giudice dell’esecuzione

La legittimità della procedura potrà essere contestata dinanzi al Tribunale in qualità di giudice dell’esecuzione.
Rimane ferma la possibilità di impugnare il pignoramento in sede tributaria laddove sia mancata la notifica della previa cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo (Cass. 20 luglio 2022 n. 22678, Cass. SS.UU. 14 aprile 2020 n. 7822). La necessità di consentire questa forma di tutela in caso di omessa notifica dell’atto presupposto, peraltro, è uno dei criteri direttivi a cui i decreti delegati dovranno adeguarsi (vedasi l’art. 19 comma 1 lett. c) della L. 111/2023).

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO e Giorgio INFRANCA

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