La peculiarità delle scissioni “mediante scorporo”, di cui all’art. 2506.1 c.c. rispetto alle scissioni “tradizionali”, di cui all’art. 2506 c.c. è essenzialmente riconducibile al fatto che le società beneficiarie, a fronte del patrimonio ricevuto per scissione, assegnano le proprie azioni o quote non ai soci della società scissa, bensì alla società scissa medesima, la quale pertanto non diminuisce la propria capacità patrimoniale, limitandosi a “sostituire” i beni del patrimonio scisso con la partecipazione nella società beneficiaria che li esprime indirettamente.
Prima delle modifiche introdotte al primo comma dell’art. 2506.1 c.c. dall’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 88/2025, era dibattuto in dottrina se la scissione “mediante scorporo” presentasse due ulteriori peculiarità riconducibili:
– al fatto che la scissione “mediante scorporo” potesse essere soltanto parziale e non totale, perché il previgente dato letterale dell’art. 2506.1 c.c. stabiliva che la società scissa “assegna parte del suo patrimonio […] continuando la propria attività”;
– al fatto che le società beneficiarie (o l’unica società beneficiaria) devono essere “società di nuova costituzione” e quindi non società pre-esistenti, perché tale era il dato letterale del previgente art. 2506.1 c.c.
A seguito delle predette modifiche, però, tale peculiarità è venuta meno, perché ora l’art. 2506.1 c.c. prevede espressamente che la scissione “mediante scorporo” possa avere ad oggetto “l’intero […] patrimonio o parte di esso” e possa avvenire a favore di “uno o più società preesistenti o di nuova costituzione”.
Altro aspetto su cui hanno fatto chiarezza le modifiche dell’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 88/2025 al primo comma dell’art. 2506.1 c.c., è la possibilità che la scissione “mediante scorporo”, laddove parziale, possa determinare il cambiamento dell’attività precedentemente esercitata dalla società scissa.
La previgente formulazione del primo comma dell’art. 2506.1 c.c. (“una società assegna parte del suo patrimonio […] continuando la propria attività”) aveva infatti reso dubbio che si potesse procedere a una scissione “mediante scorporo” tale da comportare, ad esempio, la “trasformazione” della società scissa da società operativa a società holding.
Veniva infatti osservato come la specificazione, nella lettera della norma, della condizione della continuazione “della propria attività” sarebbe risultata completamente ultronea e priva di significato nella misura in cui tale condizione andasse intesa nel senso della mera continuazione dell’esistenza della società scissa come autonoma entità giuridica (con soddisfacimento della condizione anche nel caso in cui l’attività esercitata post scissione fosse diversa da quella esercitata ante scissione), invece che nel senso più stringente di continuazione dello stesso tipo di attività esercitata prima della scissione, posto che, per assicurare la condizione della mera continuazione dell’esistenza della società scissa come autonoma entità giuridica sarebbe infatti bastata e avanzata la specificazione normativa che, con la scissione “mediante scorporo”, la società scissa può assegnare alle società beneficiarie solo “parte del suo patrimonio”.
La vigente formulazione del primo comma dell’art. 2506.1 c.c., esplicitando che, per la società che si scinde “mediante scorporo” è possibile anche “assegnare l’intero suo patrimonio” ed espungendo il riferimento alla continuazione della “propria attività”, rende pacifico il fatto che la scissione mediante scorporo possa determinare il cambiamento dell’attività precedentemente esercitata dalla scissa, come nel caso di società che scorpora mediante scissione l’intero suo patrimonio e diviene società holding.
Non costituisce invece peculiarità della scissione “mediante scorporo” quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2506.1 c.c., in ordine al fatto che non sia consentita la partecipazione alla scissione delle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo, perché questa stessa previsione si rinviene anche nell’ultimo comma dell’art. 2506 c.c., relativo alle scissioni “tradizionali”.
FONTE: Eutekne Info
Enrico ZANETTI