Con la recente ordinanza n. 28253/2022, la Corte di Cassazione ha considerato incassati e, come tali imponibili quali reddito di lavoro autonomo (ex art. 54 del TUIR), i compensi indicati da un professionista in una parcella che non è mai stata saldata.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno considerato pienamente giustificata la presunzione di pagamento della fattura applicata dai giudici di secondo grado; presunzione collegata al principio per il quale, in base alla disciplina dell’IVA, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione.
Tenuto conto che il contribuente non è stato in grado di fornire la prova della mancata percezione, la Suprema Corte ha considerato i compensi imponibili nel periodo d’imposta di emissione della fattura, facendo coincidere tale momento con quello dell’incasso.
Per quanto non sia possibile risalire ai fatti di causa e, quindi, avere il quadro completo della vicenda, le conclusioni della Suprema Corte sembrano prestarsi ad alcuni rilievi.
Innanzitutto, sia nel caso della prestazione di servizi, sia nel caso della cessione di beni, la fattura può essere emessa anteriormente al pagamento.
In generale, si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2019, la fattura (indipendentemente dal formato utilizzato) è emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72).
Detto momento è individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 e, per le prestazioni di servizi, coincide, in linea generale, con il pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, è il comma 4 dello stesso art. 6 ad ammettere la possibilità che l’emissione della fattura sia anticipata rispetto al pagamento (ad esempio, all’atto dell’ultimazione della prestazione, ove anteriore), e, in questo caso, l’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato, alla data della fattura.
Pertanto, oltre al fatto che viene richiamata la normativa IVA per individuare il momento di imputazione temporale del compenso ai fini IRPEF, le motivazioni della Cassazione si appalesano deboli soprattutto laddove sembrano non considerare che, proprio in base all’art. 6 comma 4 del DPR 633/72, il momento dell’emissione della fattura può non coincidere con quello del pagamento, che può essere anche successivo.
Non appare quindi possibile, in assenza di ulteriori elementi probatori, presumere l’incasso della fattura nel momento della relativa emissione.
Ciò posto, occorre considerare anche le modifiche introdotte dalla L. 130/2022, di riforma del processo tributario. In particolare, l’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92 sancisce, dal 16 settembre 2022, che l’Erario deve fornire in giudizio la prova della pretesa e che questa deve essere circostanziata e non contraddittoria.
Anche se l’anno oggetto di accertamento è il 2007 e, quindi, detto principio non poteva applicarsi al caso di specie, oggi sarebbe l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare l’avvenuto incasso del corrispettivo all’atto dell’emissione della fattura e non il contribuente a doverne provare la mancata percezione.
Ma, anche ammettendo che l’onere della prova incomba su quest’ultimo, nell’impossibilità di dimostrare il fatto negativo, ci si domanda come potrebbe essere dimostrato il fatto positivo.
In assenza, a quanto ci consta, di precedenti giurisprudenziali sulla specifica questione, potrebbe essere utile richiamare gli elementi probatori richiesti alle imprese per portare a perdita i crediti e dedurli, quali, ad esempio:
– i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore, sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore;
– la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, che il debitore si trova nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive.
Si tenga peraltro presente che, secondo la recente sentenza n. 1147/2022, la perdita su crediti può risultare anche da altri elementi certi e precisi, ad esempio quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti ordinariamente attivabili.
La pronuncia in commento evidenzia dunque un problema vero, cioè che l’asimmetria tra principio di cassa e quello di competenza può creare salti d’imposta, questione che si pone soprattutto quando le parti sono tra loro correlate, al punto che, con riferimento agli amministratori, il legislatore ha introdotto il principio di cassa anche in ordine alla deducibilità dei costi.
Più complicata è la gestione delle prestazioni professionali, per cui più che contestare la tassabilità della prestazione, ci si dovrebbe interrogare sull’eventuale indeducibilità del costo in capo al committente.
La sentenza in commento suggerisce, tuttavia, di prestare una certa attenzione alla documentazione relativa al mancato di incasso dei crediti da prestazione professionale quando non è possibile sostituire la fattura immediata con l’avviso di parcella.
FONTE: Eutekne INFO
Alfio CISSELLO e Luca FORNERO