L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la circolare n. 17, avente a oggetto il regime di participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti (art. 68 comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’art. 1 comma 59 della L. 213/2023).
Si tratta del primo intervento organico dell’Agenzia in materia, dopo la circolare Assonime n. 10/2024.

La norma, inserita nel TUIR recependo i principi espressi dalla giurisprudenza di Cassazione, stabilisce che le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione italiana concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare se sono rispettati i requisiti previsti dall’art. 87 comma 1 lett. a), b), c) e d) del TUIR.
Sono però previste limitazioni riferite:
– sia alla partecipata, che non può essere una società semplice o una società a regime privilegiato;
– sia, soprattutto, al cedente, che deve essere una società o un ente commerciale soggetto a un’imposta sulle società in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Sotto il profilo testuale, la norma esplica effetti per le società e gli enti commerciali privi di stabile organizzazione in Italia che risultino residenti in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e siano assoggettati in tali Stati a un’imposta sul reddito delle società.
Viene confermato, in continuità con le interpretazioni di Assonime, che il regime di esenzione opera anche nei casi in cui la società o l’ente estero abbiano una stabile organizzazione italiana, ma la partecipazione ceduta non sia relativa a tale stabile organizzazione.

In sostanza, quindi, la plusvalenza realizzata da una stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime “madre” della participation exemption (art. 87 del TUIR) se la partecipazione è contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.
Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 68 comma 2-bis la plusvalenza realizzata dal soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione sia contabilmente e funzionalmente riferibile alla casa madre non residente.

In relazione al requisito dell’assoggettamento a tale imposta, secondo l’Agenzia delle Entrate esso deve essere inteso nel senso per cui le società e gli enti commerciali di cui all’art. 73 comma 1 lett. d) del TUIR potenzialmente interessati dalla norma siano da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti Ue e See che:
– siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;
– siano società che abbiano “una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale”, ovvero enti commerciali.

Per quanto riguarda in particolare il requisito previsto dall’art. 87 comma 1 lett. b) del TUIR (iscrizione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso), si distinguono due ipotesi.

Se il cedente adotta i principi contabili internazionali, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate trova applicazione l’art. 85 comma 3-bis del TUIR, ai sensi del quale si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.
L’Agenzia stessa ritiene estensibile la previsione di cui all’art. 2 del DM 10 gennaio 2018, secondo cui la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

Se, invece, il cedente redige il bilancio in base ai principi contabili locali, purché lo stesso sia conforme alla direttiva n. 2013/34/Ue, può considerarsi valida la classificazione delle partecipazioni in esso adottata.

FONTE: Eutekne Info

Redazione

CONDIVIDI