È in arrivo la proroga dello smart working semplificato al 31 agosto 2022. Il differimento è contenuto in un emendamento approvato dalla Commissione Affari Sociali alla Camera in sede di esame del Ddl. di conversione al DL 24/2022, decreto che inizialmente aveva fissato la scadenza di tale regime semplificato al 30 giugno 2022, quindi oltre la fine dello stato di emergenza. La notizia della sua approvazione è stata data con un comunicato stampa dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando. L’emendamento in esame proroga inoltre il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità ex art. 5-ter del DL 1/2022 e ripristina, almeno fino al 30 giugno 2022, il regime di tutela per i lavoratori fragili ex art. 26 commi 2 e 2-bis del DL 18/2020, di fatto cessati con il termine dello stato di emergenza.

Le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working, introdotte dall’art. 90 commi 3 e 4 del DL 34/2020, consentono ai datori di lavoro di far lavorare i dipendenti da remoto senza la sottoscrizione di accordi individuali, alleggerendo così la procedura “ordinaria” dettata dalla L. 81/2017, che obbliga le aziende a stipulare gli accordi individuali con ogni singolo lavoratore in smart working e ad inviarli al Ministero del Lavoro tramite l’apposito applicativo informatico. Sebbene l’applicativo consenta già, in caso di sottoscrizione di un numero elevato di accordi, la possibilità di inviarli in forma “massiva”, ciò non è sufficiente a gestire i milioni di lavoratori che una volta cessate le semplificazioni continueranno a rendere la prestazione da remoto.

Con il Protocollo sullo smart working del 7 dicembre 2021 si è dato il via ad una graduale rivisitazione dell’istituto del lavoro agile che consenta di passare da un regime emergenziale ad uno più conforme alle problematiche e alle necessità emerse grazie al suo utilizzo massiccio durante i due anni di pandemia, e che proseguirà con l’approvazione, probabilmente già in estate, di un Testo unificato che ridisegni la L. 81/2017. Stando ad una sua prima stesura, il Testo unificato non eliminerà la sottoscrizione dell’accordo individuale, ma ne ridurrà la centralità nella definizione delle tutele del lavoratore agile, lasciando maggior spazio di manovra alla contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda invece il regime di tutela dei lavoratori fragili, si ricorda che l’art. 26 del DL 18/2020 ha disposto:
– al comma 2-bis, il diritto a svolgere “di norma” la prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
– al comma 2, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, laddove la prestazione non possa svolgersi in modalità agile).

Come anticipato, grazie all’emendamento in esame tale regime di tutela – cessato di fatto dal 1° aprile scorso, in conseguenza della mancata proroga dei commi 2 e 2-bis del citato art. 26 da parte del DL 24/2022 – dovrebbe trovare nuovamente applicazione fino al 30 giugno 2022.

Fonte: Eutekne INFO

Elisa TOMBARI

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