L’art. 9 comma 1 lett. c) del DLgs. 192/2024, sostituendo il comma 6 dell’art. 93 del TUIR, ha sancito, per le commesse pluriennali, la rilevanza fiscale non solo del metodo della percentuale di completamento, ma anche di quello della commessa completata, ove tale criterio di valutazione sia adottato contabilmente ex art. 2426 comma 1 n. 11 c.c.

Ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 3 del medesimo DLgs., la modifica si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (si tratta del 2024, per i soggetti “solari”). Tuttavia, per le commesse ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (si tratta del 2023, per i soggetti “solari”), ai fini fiscali continua ad applicarsi la disciplina vigente a tale data (si veda “Avviato l’iter di avvicinamento tra valori contabili e fiscali” del 9 dicembre 2024).

Peraltro, il comma 6, nella sua precedente versione, non disciplinava nel merito la valutazione delle commesse pluriennali, ma disponeva un onere documentale ad esse relativo: in seguito alla modifica legislativa, si pone quindi il dubbio se tale obbligo debba ritenersi ancora, o meno, operante.

Nel dettaglio, la precedente versione dell’art. 93 comma 6 del TUIR stabiliva che alla dichiarazione dei redditi doveva essere allegato un prospetto che riportasse, per ciascuna opera o servizio:
– gli elementi di individuazione del contratto, vale a dire gli estremi del contratto originario e di eventuali contratti aggiuntivi (data di stipula, estremi della eventuale registrazione), le generalità e residenza del committente o ragione sociale e la scadenza prevista (data di ultimazione dei lavori);
– gli elementi esplicativi delle operazioni contabili eseguite, cioè gli elementi tenuti a base per la valutazione e la collocazione degli elementi nei conti dell’impresa.

Nonostante detto obbligo di allegazione dovesse ritenersi implicitamente abrogato a seguito della riformulazione degli artt. 3 e 5 del DPR 600/73 ad opera del DLgs. 241/97, la disposizione è sempre stata interpretata nel senso che il prospetto andava comunque redatto e conservato per essere esibito su richiesta degli organi verificatori (in senso conforme, anche le istruzioni al quadro RF dei modelli REDDITI).

Nello stesso, dovevano essere riportati (si veda la C.M. 22 settembre 1982 n. 36/9/1918):
– i dati relativi ai corrispettivi nominali pattuiti in contratto: valore complessivo dell’opera, delle forniture o del servizio definito dalle parti contraenti alla stipula del contratto;
– le eventuali variazioni in più o in meno derivanti da contratti aggiuntivi;
– le maggiorazioni di prezzo;
– gli importi già liquidati in via definitiva: ricavi contabilizzati nei precedenti periodi d’imposta e ricavi contabilizzati nel periodo d’imposta in corso, con indicazione del Conto economico interessato e degli estremi dei relativi atti di liquidazione;
– i criteri e le procedure di determinazione dei valori attribuiti alle forniture in corso di esecuzione alla fine del periodo d’imposta.

Per quanto sopra, in assenza di ulteriori indicazioni, ci si domanda se la mancata riproposizione della disposizione in commento debba essere intesa come soppressione dell’obbligo di predisporre il prospetto, la cui compilazione resterebbe dovuta solo per le commesse pluriennali avviate fino al 2023, mentre per quelle iniziate dal 2024 diverrebbe al più facoltativa.

A favore dell’abolizione, sembrano deporre le bozze delle istruzioni ai modelli REDDITI 2025, dalle quali è stata espunta l’affermazione secondo la quale “ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa”.

Nell’attesa che tale ricostruzione venga confermata, o smentita, dalla versione definitiva dei modelli REDDITI e delle relative istruzioni (il cui temine di approvazione è slittato al 17 marzo 2025 ex art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione nella L. 15/2025), vale la pena segnalare l’orientamento giurisprudenziale, peraltro risalente, secondo il quale, in mancanza del prospetto (o, pur in presenza di esso, in assenza degli elementi espressamente previsti dal citato art. 93 comma 6 come sopra declinati) gli organi accertatori possono automaticamente procedere alla ricostruzione del margine di commessa tramite accertamento induttivo ex art. 39 commi 2 e 3 del DPR 600/73, anche sulla base di presunzioni non confortate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr. C.T.C. 15 novembre 1996 n. 5743/10/96; in senso conforme, anche C.T.C. 20 gennaio 1984 n. 534/4/84).

FONTE: Eutekne Info

Luca Fornero

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