Dopo diversi mesi dalla diffusione della bozza, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 30/2023, che ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro del regime fiscale delle criptoattività che è stato introdotto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

A partire dal 2023, l’indicazione delle criptoattività all’interno del quadro RW viene prevista espressamente dall’art. 4 del DL 167/90.
La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle criptoattività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.

Sul punto, si afferma che “in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpelli pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di criptovalute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di criptoattività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione”.

Questo passaggio sembra quindi confermare che fino al 2022 fosse obbligatoria la compilazione del quadro RW per le sole criptovalute e non per le criptoattività in genere.
Dal punto di vista operativo, poi, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

Inoltre, rispetto a quanto riportato nella bozza, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le criptoattività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.

Questa impostazione dovrebbe valere anche per gli investimenti in criptoattività su piattaforme exchange che non consentono più l’accesso ai loro clienti perché fallite o chiuse.
In merito alle sanzioni ex art. 5 del DL 167/90, poi, viene chiarito che, in caso di mancata indicazione nel quadro RW delle criptoattività, non si applica il raddoppio della sanzione prevista per la detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Passando all’importante tema della territorialità, la circolare n. 30/2023 (§ 5) detta criteri in parte innovativi rispetto alla bozza di giugno.
Ricordato, infatti, che si ricade nell’ambito applicativo dell’art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR, secondo cui si considerano imponibili in capo ai non residenti i redditi che derivano da beni che si trovano nel territorio dello Stato, l’Agenzia precisa che questa condizione è verificata se le chiavi che danno accesso alle criptoattività sono detenute presso intermediari residenti in Italia, o se tali criptoattività sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente.

Ove le criptoattività (rectius, le chiavi di accesso) siano detenute direttamente dal contribuente tramite supporti come chiavi USB, il reddito si considera prodotto in Italia se tale supporto è localizzato in Italia; l’Agenzia ritiene che, a tali fini, sussista una presunzione di localizzazione del supporto in Italia se il soggetto è residente in Italia, ferma però restando la possibilità di fornire la prova contraria.

L’Agenzia delle Entrate continua, invece, a non pronunciarsi in merito alla qualificazione convenzionale delle criptoattività, fatto di notevole rilevanza per le possibili esenzioni in capo ai non residenti.
La circolare n. 30/2023 fornisce, da ultimo, alcuni chiarimenti sulla procedura di regolarizzazione, in scadenza al 30 novembre 2023, che sciolgono, anche in questo caso però solo parzialmente, alcuni punti rilevanti.

Viene chiarito, ad esempio, che in caso di redditi non dichiarati prodotti solo in alcune delle annualità in cui le criptoattività sono detenute, l’imposta sostitutiva del 3,5% è calcolata solo sul valore delle criptoattività detenute in tali annualità (come pareva logico), a dispetto di indicazioni non chiarissime da parte delle istruzioni al modello di istanza.

Mancano, invece, chiarimenti su come quantificare nella sezione II del modello la consistenza delle criptoattività nel momento in cui vi sia una pluralità di acquisti e di vendite della medesima criptovaluta nello stesso periodo d’imposta.
Viene confermato il principio per cui la regolarizzazione è preclusa nel momento in cui le somme investite sono riconducibili a reati, tra cui quelli tributari di cui al DLgs. 74/2000; è però prevista un’apertura laddove si precisa che la regolarizzazione è ammessa anche se il contribuente ha avuto formale conoscenza di attività ispettive o di accertamento riferite alle attività potenzialmente regolarizzabili.

Fonte: Gianluca ODETTO e Salvatore SANNA

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