Il beneficiario della detrazione non spettante, relativamente alla quale è stata esercitata una delle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, tale per cui ne è derivato un credito d’imposta il cui utilizzo in compensazione sul modello F24, da parte del fornitore o dell’ultimo cessionario, determina gli estremi della violazione di omesso versamento mediante utilizzo di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del DLgs 471/97, può sanare la violazione versando all’Erario, mediante F24, gli importi corrispondenti alla detrazione non spettante (e utilizzata come credito d’imposta in compensazione), usando il codice tributo del corrispondente credito d’imposta che è derivato in capo al fornitore o al primo cessionario con cui ha esercitato l’opzione ex art. 121.

Per la parte di credito d’imposta, corrispondente alla detrazione non spettante, che alla data della regolarizzazione risultasse già essere stato utilizzato in compensazione dal fornitore o dall’ultimo cessionario, il beneficiario deve corrispondere anche le sanzioni e i relativi interessi, con possibilità di avvalersi, a tale fine, dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs 472/97.

Viene da sé che per le rate annuali dei crediti d’imposta la cui possibilità di utilizzazione in compensazione sul modello F24 cade in annualità successive a quella in cui avviene il “riversamento” da parte del beneficiario, la debenza di sanzioni e interessi è scongiurata a priori.
Invece, per le rate annuali dei crediti d’imposta la cui possibilità di utilizzazione in compensazione sul modello F24 cade nel medesimo anno in cui avviene il “riversamento” da parte del beneficiario, grava sul beneficiario la prova del non ancora avvenuto utilizzo in compensazione alla data del “riversamento”, ai fini dell’esimente da sanzioni e interessi (prova che, ove resa con riguardo a rate annuali “già scadute”, esime non solo dal versamento di sanzioni e interessi, ma anche dal “riversamento” del credito d’imposta stesso, in quanto ormai definitivamente inutilizzato).

L’impostazione che precede ha trovato espressa conferma nelle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate 14 giugno 2023 n. 348 e 28 settembre 2023 n. 440, le quali hanno peraltro confermato la propensione dell’Amministrazione finanziaria a qualificare i crediti d’imposta come inesistenti (con conseguente calcolo delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso partendo dal 100% del comma 5 dell’art. 13 del DLgs 471/97), piuttosto che come non spettanti (con conseguente calcolo delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso partendo dal 30% del comma 4 dell’art. 13 del DLgs 471/97).

In particolare:
– con riguardo al caso di crediti derivanti da detrazioni non spettanti su spese riferite al primo stato di avanzamento di lavori di efficientamento energetico, effettivamente realizzati e successivamente ultimati, corredati da tutta la documentazione di legge, relativamente ai quali è emerso in sede di stato finale dei lavori una errata compilazione dell’asseverazione ENEA del “SAL 1” che ha determinato a cascata un errorein eccesso, nell’indicazione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione in sede di comunicazione dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 all’Agenzia delle Entrate, la risposta a interpello 28 settembre 2023 n. 440 ha sostenuto che, ai fini del ravvedimento operoso, si dovesse fare riferimento alle sanzioni da utilizzo di crediti d’imposta “inesistenti”, di cui al comma 5 dell’art. 13 del DLgs 471/97 e non a quelle da utilizzo di crediti d’imposta “non spettanti”, di cui al precedente comma 4;

– con riguardo al caso di crediti derivanti da una comunicazione di opzione successivamente annullata con presentazione di nuova comunicazione di opzione corretta, ma nel mentre utilizzati in compensazione sul modello F24 prima dell’invio della comunicazione corretta, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14 giugno 2023 n. 348 ha riconosciuto che, ai fini del ravvedimento operoso, si potesse fare riferimento alle meno onerose sanzioni di cui al comma 4 dell’art. 13 del DLgs 471/97, ma perché la specifica fattispecie integrava gli estremi dell’utilizzo di crediti d’imposta “esistenti […] in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”, non quella dell’utilizzo di crediti d’imposta “esistenti in misura superiore a quella spettante”.

Giova peraltro sottolineare che, laddove il beneficiario della detrazione non spettante trovi l’accordo con il fornitore o il cessionario per la presentazione a firma congiunta, a mezzo PEC, dell’istanza di annullamento dei crediti d’imposta già accettati dal fornitore o dal cessionario, sulla parte del credito (corrispondente alla detrazione non spettante) non ancora utilizzato in compensazione, viene meno anche la necessità di “riversamento” dell’importo senza sanzioni e interessi.

Fonte: Eutekne INFO

Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

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