Al pari di quasi tutti gli altri atti impositivi, anche gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati entro termini decadenziali. Precisamente, come prevede art. 38-bis comma 1 lett. c) del DPR 600/73, gli avvisi di recupero vanno notificati, a pena di decadenza:
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla compensazione, se si tratta di crediti non spettanti;
– entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla compensazione, se si tratta di crediti inesistenti.

In ragione di quanto esposto, entro il 31 dicembre 2025 occorre notificare gli atti di recupero:
– relativi alle compensazioni avvenute nel 2020, se si tratta di crediti non spettanti;
– relativi alle compensazioni avvenute nel 2017, se si tratta di crediti inesistenti.

Di norma, siamo in presenza di crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ma può anche trattarsi di crediti che originano dal normale meccanismo di funzionamento del credito. Ovviamente, se il credito indebitamente compensato emerge a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione e viene contestato mediante cartella di pagamento, il termine è sempre decadenziale ma sarà quello dell’art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 602/73 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

La prassi (risposte Agenzia delle Entrate alla Videoconferenza del 27 gennaio 2022), in ragione dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, ha da sempre ritenuto operante la proroga di 85 giorni sicché i termini in scadenza, ad esempio, al 31 dicembre 2024 sarebbero slittati al 26 marzo 2025.

Da quest’anno non ci si deve più porre il problema dell’applicabilità o meno della proroga degli 85 giorni. Infatti, per espressa disposizione di legge, dal 31 dicembre 2025 non si applica più la proroga dei termini di decadenza degli 85 giorni di cui all’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 (così l’art. 22 del DLgs. 81/2025).
Individuare se il credito è “non spettante” oppure “inesistente” spesso non è cosa facile. Il DLgs. 87/2024 è intervenuto sul tema sancendo che, salvo situazioni particolari come i crediti per i quali non sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti, valgono ai fini tributari le definizioni previste dalla legge penale tributaria all’art. 1 del DLgs. 74/2000.

In estrema sintesi, il credito è inesistente quando deriva da condotte simulate/fraudolente, quando è puramente inventato oppure quando difettano le condizioni oggettive o soggettive di legge. Di contro, è non spettante se utilizzato in compensazione senza osservare i requisiti temporali o di legittimità previsti (si pensi alla mancanza del visto di conformità o al c.d. splafonamento). Può rientrare nel genus della non spettanza altresì il credito che origina da spese realmente sostenute ma ritenute non agevolabili in base a considerazioni di natura tecnico-interpretativa.

In soffitta la proroga degli 85 giorni

Relativamente al credito per ricerca e sviluppo, l’art. 5 comma 12 ultimo periodo del DL 146/2021 prevede una proroga di due anni dei termini per il recupero per i crediti compensati negli anni 2016 e 2017 e laddove il credito astrattamente rientri nella relativa procedura di riversamento (il cui termine per accedervi è scaduto lo scorso 3 giugno 2025).

Il termine, ammesso e non concesso che si tratti di crediti inesistenti, diventa così del 31 dicembre del decimo anno successivo all’utilizzo in compensazione. Allora, l’avviso di recupero potrà, rispettivamente, essere notificato entro il 31 dicembre 2026 o entro il 31 dicembre 2027.
La proroga non concerne i crediti per ricerca e sviluppo che originano da frodi o condotte simulate, in quanto non rientrano nella procedura di riversamento.

In ultima analisi, una disciplina particolare è stata introdotta all’art. 1 del DL 124/2019 per il c.d. accollo fiscale, vietato nella misura in cui il debito dell’accollato sia estinto mediante compensazione con un credito dell’accollante.
L’atto di recupero va in questo specifico caso notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24, a prescindere dal fatto che si tratti di credito inesistente o non spettante.

FONTE: Eutekne Info

Alfo CISSELLO

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