In base a una modifica al disegno di legge di bilancio 2026, dovrebbe essere incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) ex art. 5 della L. 448/2001, portandola dal 18% al 21%.
Sembra, invece, che resterà invariata con aliquota del 18% l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001.

In applicazione dell’agevolazione in argomento (introdotta “a regime” dal 2025), per le quote/azioni e i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, la norma consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili ex art. 67 comma 1 del TUIR, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre del medesimo anno.

Con riferimento alle partecipazioni, l’incremento dell’aliquota dal 21% al 18% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite al 1° gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026.

Dunque, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorrerà che entro il 30 novembre dell’anno di riferimento:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 21% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Resta fermo che detta imposta si applica sull’intero valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non quotate.

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio, l’imposta sostitutiva si applica sul valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR.
In questo caso, il contribuente predispone e conserva un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre precedente all’annualità di rivalutazione, nonché la relativa media aritmetica (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 16, § 2). Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime “dichiarativo” ex art. 5 del DLgs. 461/97.

L’incremento di aliquota sulla rivalutazione delle partecipazioni modifica la valutazione della convenienza dell’agevolazione nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni.
In merito, occorre evidenziare che:
– l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR;
– mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Questa verifica si può riassumere nella seguente formula: “21% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione”.
Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 0,8077 (21%/ 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

Naturalmente, dovranno essere considerati anche i costi connessi all’operazione come quello per la redazione della perizia di stima in caso di partecipazioni non quotate.
Per comprendere meglio questo calcolo, si ipotizza il caso di una persona fisica che possiede una partecipazione non quotata in merito alla quale:
– il costo di acquisto è pari a 30.000 euro;
– il valore di perizia al 1° gennaio risulta pari a 100.000 euro e tale ammontare coincide con il prezzo di vendita.
Secondo questo esempio, l’affrancamento della partecipazione non sarebbe conveniente, in quanto costerebbe al contribuente 100.000 × 21% = 21.000 euro, mentre la plusvalenza sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un’imposta sostitutiva da capital gain pari a 18.200 euro (70.000 × 26%).

FONTE: Eutekne Info

Salvatore SANNA

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