In un periodo ricco di interventi di riforma, oltre a ricordare gli istituti modificati, è bene soffermarsi anche su quelli che il legislatore ha lasciato invariati.
A proposito di contenzioso tributario, ad esempio, anche se il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 è intervenuto in modo significativo sulla materia, non ha intaccato, né direttamente, né indirettamente la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, che, come noto, trova applicazione anche in tale ambito.
La menzionata sospensione, che opera ogni anno per tutto il mese di agosto per effetto dell’art. 1 della L. 742/69, si sta pertanto avvicinando e gli operatori devono tenere conto che c’è una parentesi di 31 giorni da ignorare per qualsiasi termine, a condizione che abbia natura processuale.
Quindi, se l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento o altro atto impositivo è stato notificato il giorno 18 luglio 2024, il termine scade il 17 ottobre 2024.
Oltre al termine per il ricorso, sono sospesi per 31 giorni, tra gli altri, i seguenti termini:
– i trenta giorni per la costituzione in giudizio;
– i sei mesi dal deposito per appellare la sentenza (termine lungo), o i sessanta giorni nel caso di notifica della sentenza (termine breve);
– i sei mesi per la riassunzione in rinvio del processo;
– i sei mesi per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto;
– i trenta giorni per reclamare i decreti presidenziali.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 742/69, ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini.
Qualora una cartella di pagamento o un accertamento esecutivo fossero notificati alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, sarà quindi opportuno notificare il ricorso (contenente la richiesta cautelare) siccome, stante l’inapplicabilità della sospensione feriale, l’udienza cautelare potrà tenersi nella pausa estiva.
Se si tratta di termini a mesi, bisogna aggiungere al termine i 31 giorni della pausa estiva.
Così:
– se la sentenza viene depositata in agosto, il termine per l’appello scade il 28 febbraio 2025;
– di contro, se fosse depositata il 19 luglio 2024, il termine scadrebbe il 19 febbraio 2025.
L’art. 1 della L. 742/69 prevede che se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine della sospensione stessa.
Detto diversamente, per gli atti notificati dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024, il termine per il ricorso scade il 30 ottobre 2024.
Nel 2024 il 1° settembre cade di domenica e ciò potrebbe dare luogo a equivoci.
Si potrebbe infatti pensare che, stante l’art. 155 del codice di procedura civile (secondo cui se il giorno di scadenza è festivo o cade di sabato, “la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”), il termine riprenda a decorrere non il 1° settembre che è domenica ma il lunedì 2 settembre.
Così, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, non è in quanto il 1° settembre rappresenta non una scadenza ma il giorno da cui il termine sospeso ricomincia a decorrere. Pertanto, il 1° settembre è considerato come qualsiasi giorno festivo interno a un termine e la scadenza non viene prorogata.
Solo qualora il 1° settembre rappresenti l’ultimo giorno utile per compiere l’atto, ci sarebbe la proroga al 2 settembre ma è un’ipotesi molto residuale.
Non rileva che il 1° settembre cada di domenica
La sospensione opera anche per i termini a ritroso, quindi per il deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica, che ai sensi dell’art. 32 del DLgs. 546/92 deve avvenire, rispettivamente, entro venti, dieci o cinque giorni liberi prima dell’udienza.
In questa fattispecie la pausa estiva rappresenta una parentesi a ritroso da non contare, che di fatto comprime i termini a difesa. Bisogna poi considerare che, trattandosi di termini liberi, sono esclusi dal calcolo sia il giorno iniziale sia il giorno finale.
Allora, se l’udienza è stata fissata il giorno 5 settembre 2024, il termine ultimo per depositare le memorie è il 25 luglio 2024, mentre per i documenti è il 15 luglio 2024.
FONTE: Eutekne Info
Alfio CISSELLO