Con la disciplina introdotta dal DLgs. 192/2024, i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico (quali, ad esempio, quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) diventano del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Infatti, tali somme non concorrono più alla formazione del reddito:
– né dal lato passivo (essendo stata prevista l’indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso ex art. 54-ter comma 1 del TUIR);
– né dal lato attivo (essendo stata prevista l’esclusione del rimborso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente ex art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR).
Come specificato dalla relazione illustrativa allo schema del citato DLgs., la modifica introdotta intende eliminare la “criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente”.
Peraltro, l’applicazione della novità può comportare nella pratica qualche incertezza in relazione alla disciplina transitoria disposta dall’art. 6 comma 2 del DLgs. 192/2024. In particolare, è stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2024, le spese oggetto di rimborso continuano a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista, mentre le somme percepite a rimborso delle medesime continuano a concorrere alla formazione dello stesso reddito; se il cliente riveste la qualifica di sostituto d’imposta (si pensi al professionista che fattura a un’impresa o a un altro professionista), fino alla medesima data le predette somme continuano a essere assoggettate a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/73.
Si supponga che, in relazione a un determinato incarico, nel mese di dicembre 2024 il professionista abbia sostenuto direttamente i costi dell’albergo e del ristorante (documentati dalle rispettive fatture) e li abbia riaddebitati al committente nella fattura emessa nei suoi confronti a fine 2024. Se il committente paga la fattura nel mese di gennaio 2025, non appare chiaro se occorre applicare la “vecchia” o la “nuova” disciplina.
Nel primo caso, il professionista riaddebitante dedurrebbe le spese oggetto di rimborso nel 2024 (e, quindi, nel modello REDDITI 2025), senza tenere conto dei limiti alla deducibilità del costo (75% dell’onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta), e assoggetterebbe a imposizione il compenso comprensivo del rimborso spese nel 2025 (e, quindi, nel modello REDDITI 2026).
Ove, invece, si ritenesse applicabile la nuova disciplina, sia la spesa (indeducibile) sia il rimborso (non imponibile) sarebbero irrilevanti per il professionista riaddebitante, che non dovrebbe indicare nulla né nel modello REDDITI 2025, né nel modello REDDITI 2026.
In attesa dei necessari chiarimenti di fonte ufficiale, laddove il committente rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, la soluzione della questione potrebbe essere trovata nella stessa formulazione della citata norma transitoria.
Infatti, in base all’art. 6 comma 2 del DLgs. 192/2024, l’obbligo di operare la ritenuta è previsto fino alla data del 31 dicembre 2024. Al riguardo, l’art. 25 comma 1 del DPR 600/73 stabilisce che il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta “all’atto del pagamento” dell’emolumento.
Atteso che, nel nostro esempio, la fattura viene saldata a gennaio 2025, è in questo momento che sorgerebbe l’obbligo di applicare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
Stando però al citato art. 6 comma 2 del DLgs. 192/2024, la ritenuta non andrebbe più operata, perché tale momento cade successivamente al 31 dicembre 2024. Ora, se l’assenza di obbligo di effettuazione della ritenuta sulle somme erogate a titolo di rimborso spese è conseguenza della non imponibilità delle stesse in capo al percipiente, ne deriverebbe l’applicazione della “nuova” disciplina, con le conseguenti:
– indeducibilità della spesa (nel 2024);
– non imponibilità del rimborso (nel 2025).
Ammesso che tale ricostruzione sia corretta, la questione rimarrebbe comunque irrisolta nel caso in cui il cliente sia un privato e, come tale, non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta. In questo caso, non dovendo essere operata alcuna ritenuta, non è possibile fare riferimento al momento in cui sorge l’obbligo della relativa effettuazione (fino al 31 dicembre 2024 o dopo tale data) al fine di individuare la disciplina applicabile. Sul punto, si ribadisce quindi la necessità di un chiarimento di fonte ufficiale.
È appena il caso di rilevare che la questione non si porrà più per i rimborsi che interverranno a cavallo tra il 2025 e il 2026, posto che in questo caso sarà pacifica l’applicazione della “nuova” disciplina.
Fonte: Eutekne Info
Luca FORNERO