I soggetti passivi che non hanno già versato il saldo IVA per il 2023 possono provvedere entro il 1° o il 31 luglio 2024, corrispondendo le maggiorazioni previste. Inoltre, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è possibile effettuare il versamento entro fine luglio, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, o il 30 agosto applicando quest’ultima.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come è avvenuto nel 2024, in cui la scadenza è “slittata” al 18 marzo, visto che il giorno 16 era sabato (si veda “Soggetti passivi alla cassa per il versamento del saldo IVA relativo al 2023” dell’11 marzo 2024).
Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Pertanto, coloro che non hanno già versato il saldo IVA per il 2023 possono eseguire il versamento entro:
– il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
– il 31 luglio 2024, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:
– con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato della maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
– nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre esprimono il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il saldo IVA può essere versato, altresì, in modalità rateale, avendo presente che (art. 20 del DLgs. 241/97 e art. 5 del DM 21 maggio 2009):
– per la dilazione è dovuto l’interesse annuo del 4% (0,33% mensile) considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive (l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse);
– il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni);
– l’ultimazione della rateazione deve avvenire entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Di conseguenza, il versamento del saldo IVA per il 2023 può essere rateizzato in massimo:
– 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
– 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
– 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.

Termini ad hoc per il concordato preventivo biennale

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Inoltre, sulla base delle bozze del DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri negli scorsi giorni, sarà possibile anche differire tale versamento al 30 agosto corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% (si veda “Per i soggetti ISA versamenti al 30 agosto con lo 0,4%” del 22 giugno 2024).

La disposizione si applica altresì:
– ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1 commi 54-86 della L. 190/2014);
– ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.
Per l’IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell’1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024 (si veda “Soggetti passivi alla cassa per il versamento del saldo IVA relativo al 2023” dell’11 marzo 2024).

FONTE: Eutekne Info

Mirco GAZZERA e Massimo NEGRO

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