Lo scambio di partecipazioni di controllo regolato dal comma 2 dell’art. 177 del TUIR è accompagnato da qualche anno da una misura, diciamo, “figlia”: il comma 2-bis della norma, in particolare, rende accessibile il regime del realizzo controllato anche ove il conferimento non consenta alla società avente causa di raggiungere la fatidica soglia del 50%+1 dei diritti di voto in assemblea ordinaria della target (o di incrementarlo nei ristretti casi previsti dalla legge), ma abbia a oggetto partecipazioni “qualificate”, seppur di minoranza.
La previsione risente in verità di una serie di stringenti condizioni ad hoc che pur dovrebbero registrare un allentamento entro il più ampio progetto di riforma del sistema tributario. Tra di esse spiccano la necessaria unipersonalità della conferitaria, facente capo alla persona dante causa, e, in ipotesi di target con attività consistente in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, il fatto che le percentuali di “qualificazione” si riferiscano a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, sulla scorta di un processo di demoltiplicazione della catena partecipativa.
In termini prospettici, l’art. 6 comma 1 lett. f) della L. 9 agosto 2023 n. 111 impegna il Governo a sistematizzare e razionalizzare la disciplina, tra gli altri, degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto del vigente principio di realizzo controllato: in ragione di ciò, come anticipato, è ben possibile che a breve le maglie applicative del regime di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR si allarghino.
Il ricorso a quest’ultimo meccanismo porta con sé una conseguenza sulla quale ci si intende soffermare. L’ultimo periodo del comma 2-bis della norma riporta la previsione per cui l’holding period fissato dall’art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR viene esteso, per le partecipazioni così conferite, dal consueto dodicesimo al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione: in massima sintesi, insomma, la conferitaria dovrà, tra le altre, attendere 5 anni prima di poter realizzare in regime di participation exemption (PEX) le partecipazioni ricevute.
È dato rilevare, tuttavia, come in tale lasso di tempo il vincolo temporale potrebbe essere, nei fatti, “superato” a tutto tondo a seguito di uno scambio di partecipazioni attuato in regime di realizzo controllato dalla medesima conferitaria, ora soggetto conferente.
Si ipotizzi, ad esempio, che Alfa, società unipersonale facente capo a Tizio, riceva da quest’ultimo una partecipazione “qualificata” di minoranza in Beta ex art. 177 comma 2-bis del TUIR, iscritta a bilancio in continuità con il relativo costo fiscale presso il dante causa.
Nel successivo quinquennio di “sorveglianza” Alfa conferisce le azioni o quote di Beta in Gamma, riuscendo ad accedere in tale fase alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento ex art. 175 del TUIR, senza l’emersione, nel dettaglio, di alcuna plusvalenza.
A questo punto, sia per Alfa che per Gamma l’accesso al regime PEX in sede di futura cessione delle azioni o quote acquisite dovrebbe scontare gli ordinari requisiti applicativi, ivi incluso quello temporale: non pare possibile sostenere, infatti, né che, in capo ad Alfa, il periodo di 60 mesi avente a oggetto le partecipazioni in Beta si trasferisca su quelle ricevute in Gamma, né che quest’ultima erediti un holding period rafforzato su quanto acquisito, stante la natura realizzativa dell’operazione in ultimo attuata, potendo al più l’Ufficio, ravvisandone le condizioni, sostenere integrato un disegno abusivo.
In questo quadro, si ricorda che l’art. 175 del TUIR porta con sé una misura antielusiva specifica: il suo comma 2, in particolare, valevole anche per gli scambi attuati ai sensi del successivo art. 177, prevede che il conferimento sia regolato a valore normale ove lo stesso abbia a oggetto partecipazioni prive dei requisiti per l’esenzione PEX se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti. Nondimeno, la legge stabilisce che, ai fini di quanto precede, non si consideri quello di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 87: la possibilità, quindi, per Alfa di ricevere partecipazioni in Gamma dotate dei requisiti PEX di cui alle successive lett. b), c) e d) della norma, tramite un conferimento ex art. 175 del TUIR delle partecipazioni detenute in Beta, non sarà pregiudicato dal mancato rispetto del vincolo temporale, qui rafforzato.
FONTE: Eutekne Info
Emanuele LO PRESTI VENTURA