In ambito IRAP, l’art. 10 della bozza del DL “Semplificazioni fiscali” prevede la riformulazione di alcune parti dell’art. 11 del DLgs. 446/97, con l’obiettivo di sostituire le deduzioni “parziali” dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, lasciando in vita solamente le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse.
Nella sostanza nulla cambia, ma presumibilmente verrà semplificata l’indicazione, nella dichiarazione IRAP, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, in base al vigente sistema normativo, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale” (in questi termini, si vedano la circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2015 (§ 1) e le Relazioni (illustrativa e tecnica) alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In pratica, il contribuente deve, innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale già vigenti precedentemente al 2015 e, poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

In altre parole, come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2015, l’art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 ha introdotto un criterio di deducibilità “per differenza” tra:
– il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato;
– le deduzioni spettanti a fronte dell’impiego di personale già vigenti ante 2015.

Tale sistema complica la vita ai contribuenti soprattutto all’atto della compilazione della dichiarazione IRAP, costringendoli a “spacchettare” l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni, vale a dire:
– deduzione analitica dei contributi INAIL (art. 11 comma 1 lett. a) n. 1 del DLgs. 446/97, la cui applicazione, a seguito delle modifiche, sarebbe limitata a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato);
– deduzione forfetaria variabile in base alle caratteristiche soggettive del lavoratore (art. 11 comma 1 lett. a) n. 2 del DLgs. 446/97, che verrebbe abrogato);
– deduzione analitica dei contributi assistenziali e previdenziali (art. 11 comma 1 lett. a) n. 4 del DLgs. 446/97, che verrebbe anch’esso abrogato);
– deduzione per l’incremento della base occupazionale (art. 11 comma 4-quater del DLgs. 446/97, ugualmente soppresso);
– deduzione del costo eccedente dei dipendenti a tempo indeterminato (art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97, che viene riformulato).

In proposito, già da tempo Assonime (cfr. circ. nn. 23/2016 e 17/2017) sostiene che l’inesatta ripartizione dell’importo deducibile tra i diversi righi del modello IRAP deputati ad accogliere le deduzioni spettanti a fronte dell’impiego di personale dovrebbe costituire una violazione meramente formale non sanzionabile (ex art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97), atteso che l’ammontare dei costi deducibili, in quanto relativi al personale a tempo indeterminato, risulta dalle scritture contabili e può essere controllato dall’Amministrazione finanziaria senza che la scorretta esposizione, in dichiarazione, degli importi fissi deducibili (sostanzialmente assorbiti dalla deduzione analitica del costo eccedente) possa ostacolare le attività di accertamento.

La modifica normativa proposta eliminerebbe a monte la questione, atteso che dispone, da un lato, la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, lascia in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

L’ultima notazione attiene alla decorrenza della novità, prevista a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. La modifica avrebbe, quindi, carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. 

Naturalmente, tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nel rigo in cui attualmente deve essere riportata solo la deduzione eccedente (IC69, per le società di capitali).

Fonte: Eutekne INFO

Luca FORNERO

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