Il riconoscimento di un’associazione come sportiva dilettantistica passa, innanzitutto, dalla sua conformità a quanto richiesto dall’ordinamento in tema di atto costitutivo e statuto; le disposizioni da rispettare erano contenute, prima dell’intervento della riforma dello sport, nell’art. 90 della L. 289/2002.
Il citato articolo è stato in gran parte svuotato per effetto delle abrogazioni disposte dal DLgs. 36/2021; le disposizioni civilistiche riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono ora contenute all’interno del Titolo II Capo I di tale decreto.

L’intervento del DLgs. 36/2021 costituisce, per quanto riguarda i profili civilistici, più una riorganizzazione che una vera e propria rivoluzione; gran parte delle disposizioni di cui all’art. 90 della L. 289/2002 è infatti stata riproposta senza modifiche dal DLgs. 36/2021. Non mancano, tuttavia, diversi profili di novità, riguardanti in particolare l’oggetto sociale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2021 nello statuto deve essere espressamente indicato “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

L’intervento del DLgs. 36/2021 da un lato precisa meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale, mentre dall’altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto; in particolare:
– l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale; le associazioni e società possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale;
– l’attività sportiva dilettantistica non si esaurisce nell’attività agonistica, ma comprende anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.

L’art. 9 del DLgs. 36/2021 prevede esplicitamente che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano esercitare attività diverse da quelle principali sopra descritte, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano, e che tali attività abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo limiti e criteri definiti con un decreto a oggi non ancora emanato.

Secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1-ter del DLgs. 36/2021, introdotto dal nuovo decreto correttivo attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, infine, il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri che saranno fissati con apposito DM porterà alla cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con conseguente disapplicazione della normativa di favore prevista per tali soggetti.
In ogni caso, per espressa disposizione normativa non rientrano nel computo dei citati limiti i proventi derivanti da sponsorizzazioni, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e gestione di impianti e strutture sportive.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche già costituite prima dell’entrata in vigore della riforma dello sport dovranno essere adeguati alle novità introdotte in merito all’oggetto sociale, attraverso un duplice intervento; sarà infatti necessario:
– inserire nell’oggetto sociale lo specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza;
– individuare le eventuali attività secondarie e strumentali esercitate dall’associazione o società sportiva dilettantistica.

La riforma dello sport originariamente non affrontava il tema del periodo transitorio entro cui gli enti sportivi già esistenti avrebbero dovuto adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Le nuove previsioni statutarie entrano in vigore il 1° luglio prossimo e ciò costituiva motivo di apprensione per gli enti che avrebbero dovuto convocare tempestivamente l’assemblea per l’approvazione degli adeguamenti necessari.

Adeguamenti entro il 31 dicembre

Il decreto correttivo sembra risolvere la questione, prevedendo che i soggetti già esistenti dovranno adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023; il mancato adeguamento entro tale data porterà alla cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con conseguente perdita della possibilità di beneficiare delle agevolazioni riservate ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
Per quanto riguarda i soggetti neo costituiti, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel Registro nazionale.

Fonte: Eutekne INFO

Alberto GIRINELLI

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